Motivazione apparente sull’espulsione se comunicata tardivamente la decisione della Commissione (Cass. civ. Sez. I n. 3935 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione e’ apparente, e come tale viziata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Il vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di esaminare un documento ritualmente prodotto, la cui mancata valutazione sia denunciata con specificità e offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. In tema di protezione internazionale, il divieto di espulsione opera, anche in assenza di sospensione della pronuncia di rigetto, fino alla scadenza del termine per impugnarla.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione, deducendo di aver presentato domanda di protezione internazionale e di non avere ancora ricevuto la notifica della decisione della Commissione territoriale. Il Giudice di pace di Napoli respingeva l’opposizione, ritenendo non provata la richiesta e la pendenza della domanda di asilo. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso lamenta un error in procedendo, per violazione degli articoli 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il Giudice di pace avrebbe liquidato in due righe un’eccezione specificamente dedotta e documentata, dalla quale emergeva che la decisione della Commissione territoriale era stata comunicata all’interessato solo in epoca successiva al provvedimento espulsivo.
La Corte accoglie il motivo e richiama l’orientamento costante secondo cui la motivazione e’ apparente quando non consente alcun controllo sulla logicità del ragionamento, così da restare sotto la soglia del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e da Cass. n. 13248 del 2020.
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata e’ priva di specifici riferimenti al caso concreto, si fonda su affermazioni generali ed e’ intrinsecamente contraddittoria. Dirimente e’ il rilievo che non risulta esaminato il fatto, documentato nel giudizio di merito, secondo cui la formale comunicazione del provvedimento della Commissione territoriale era intervenuta solo il 07.03.2023, mentre alla data del 10.02.2023 il ricorrente era inespellibile ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 25/2008.
Sul punto la Corte richiama il principio per cui il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 comporta per il richiedente l’obbligo di lasciare il territorio nazionale solo dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce di rigetto, con conseguente divieto di espulsione anche senza provvedimento di sospensione, secondo Cass. n. 13831 del 2019.
La Corte richiama inoltre l’insegnamento per cui il mancato esame di un documento e’ denunciabile solo quando offra la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, sì da privare di fondamento la ratio decidendi (Cass. n. 16812 del 2018). Nel caso concreto la denuncia contiene l’indicazione delle ragioni della decisività del documento trascurato.
La decisione va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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