Rimessione in termini nel rito tributario richiede immediatezza della reazione (Cass. civ. Sez. V n. 7155 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. è applicabile e opera sia per le decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia per quelle correlate a facoltà esterne e strumentali al processo. Il beneficio presuppone due condizioni concorrenti: un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte e ad essa non imputabile, di carattere assoluto e non di mera difficoltà, e la cd. immediatezza della reazione, intesa come tempestività dell’attivarsi per superare l’evento impeditivo. La prova del perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini dell’ammissibilità, deve essere data mediante produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso stesso.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto contro un atto di intimazione di pagamento relativo a cartella emessa ai fini Irap e Iva per gli anni 2002-2003.
La declaratoria di inammissibilità si fondava sulla mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso, effettuata a mezzo servizio postale, per omesso deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Il contribuente aveva prodotto soltanto una generica attestazione del Servizio postale circa la consegna del plico presso la sede dell’ente di riscossione, senza depositare l’avviso di ricevimento o un suo duplicato. La questione arriva in Cassazione con ricorso affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, denunciano l’omesso esame di un documento decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte li dichiara inammissibili, ribadendo che il vizio in questione concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo.
Nel paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, come tale è la doglianza del ricorrente, che non investe un fatto storico ma la valutazione circa la regolarità della notifica e la tempestività della costituzione. La CTR, con apprezzamento in fatto non sindacabile in legittimità, aveva accertato che il contribuente aveva riconosciuto di non aver depositato l’avviso di ricevimento nemmeno dopo l’invito del giudice.
Il motivo è inoltre inammissibile per l’esistenza di una doppia conforme di merito: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ciò che non è avvenuto.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., per aver la CTR disatteso la richiesta di rimessione in termini ai fini della rinotifica. Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce i presupposti dell’istituto: il fatto ostativo deve essere assoluto, e non una impossibilità relativa o mera difficoltà, e deve ricorrere la immediatezza della reazione.
Nel caso concreto il contribuente si era attivato tardivamente per ottenere il duplicato dell’avviso solo dopo la prima udienza, nella quale il giudice aveva ordinato il deposito dell’attestato di ricezione, mai prodotto. Difettando la condizione dell’immediatezza, il giudice di appello ha correttamente disatteso l’istanza di rimessione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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