Rimessione in termini esclusa se tardività deriva da scelta degli organi sociali (Cass. civ. Sez. V n. 8275 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini per la proposizione del ricorso tributario non può fondarsi sullo stato di detenzione del socio di una società a ristretta base partecipativa, quando il rappresentante legale della società, pur sottoposto a misura cautelare, era in grado di conferire mandato ai difensori. Il mancato rispetto del termine di impugnazione, se riconducibile a una scelta deliberata degli organi societari, non integra un evento sottratto alla sfera di controllo dell’istante. La valutazione di fatto del giudice di merito, che accerta la volontarietà dell’omessa impugnazione, è insindacabile in sede di legittimità. La totale soccombenza in secondo grado giustifica la condanna alle spese, mentre la condanna per responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave della parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative a un determinato anno d’imposta. Il socio totalitario era ristretto in custodia cautelare e il rappresentante legale della società era sottoposto agli arresti domiciliari. La società pagava le somme pretese dall’atto impositivo.
La società proponeva poi ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo dichiarava inammissibile perché tardivo, escludendo la rimessione in termini. L’appello era rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con condanna alle spese. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme processuali sulla rimessione in termini e sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della rimessione in termini. La ricorrente sosteneva che il regime detentivo del socio avesse impedito ogni contatto con la società e con i difensori, rendendo impossibile la tempestiva impugnazione.
Il motivo è infondato. La Corte rileva che, al momento della notificazione dell’avviso di accertamento, il rappresentante legale della società era soggetto agli arresti domiciliari, ma era comunque in grado di conferire mandato ai difensori per proporre ricorso tempestivo. La società, del resto, nel periodo di pendenza del termine aveva effettuato il pagamento delle somme dovute.
La Corte valorizza inoltre una circostanza ammessa dalla stessa ricorrente: lo stato di detenzione del socio totalitario non aveva impedito a quest’ultimo di interloquire con gli organi sociali tramite i difensori, consigliando di definire gli avvisi per ottenere un alleviamento della misura cautelare. Il giudice di merito, con valutazione di fatto insindacabile, ha accertato che la società volontariamente non aveva impugnato tempestivamente l’accertamento, per non peggiorare la posizione processuale del socio.
Il mancato rispetto dei termini non è quindi riconducibile a un evento sottratto alla sfera di controllo dell’istante, ma a una scelta deliberata degli organi societari. Ne deriva la correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
Quanto al secondo motivo, concernente la compensazione delle spese, la Corte osserva che la totale soccombenza in secondo grado giustifica la condanna della ricorrente alla rifusione, in applicazione dell’art. 92, comma 1, c.p.c. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato. La Corte condanna inoltre la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.