L’impugnazione dell’intimazione di pagamento è onere e non facoltà (Cass. civ. Sez. 5 n. 10630 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento costituisce un onere, non una facoltà, del contribuente. Il destinatario di un’intimazione di pagamento che non la impugna, facendo valere anche la prescrizione della sorte capitale, delle sanzioni e degli interessi eventualmente maturata tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, non può più opporre la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto. L’intimazione di pagamento, infatti, è un valido atto interruttivo non solo con riferimento alla pretesa impositiva, ma anche in relazione a interessi e sanzioni, con la conseguenza che, in difetto di impugnazione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla sua notifica e il contribuente può far valere esclusivamente la prescrizione eventualmente maturata tra detta notifica e quella dell’atto successivamente impugnato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un’intimazione di pagamento avente ad oggetto IVA relativa agli anni d’imposta 1991 e 1992. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’atto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, pronunciando sull’appello dell’Ufficio, aveva parzialmente riformato la decisione.
Il giudice d’appello aveva, in particolare, riconosciuto la fondatezza della pretesa quanto alla sorte capitale, rilevando che il contribuente era a conoscenza della pretesa impositiva e che l’Ufficio aveva posto in essere ulteriori atti interruttivi della prescrizione, tra cui un’intimazione di pagamento notificata nel 2019 e non impugnata. Aveva invece ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di merito conosciuto della prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione impugnata, quando avrebbe dovuto limitarsi ai vizi propri dell’atto. Il secondo motivo contestava, invece, la violazione dell’art. 2953 cod. civ., per l’applicazione del termine quinquennale in luogo di quello decennale, in ragione dell’esistenza di giudicati.
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha rammentato che il contribuente, avendo ricevuto notifica di una pregressa intimazione di pagamento relativa al medesimo credito, avrebbe dovuto impugnarla. Tale atto, se non impugnato, è un valido atto interruttivo della prescrizione non solo per la pretesa impositiva, ma anche per interessi e sanzioni, con la conseguenza che il contribuente è precluso dal far valere la prescrizione anteriormente maturata.
La S.C. ha quindi ribadito che l’impugnazione dell’intimazione di pagamento è un onere e non una facoltà, richiamando il precedente di Cass. n. 6436 del 2025. Nel caso di specie, non essendo decorso, dalla notifica dell’intimazione del 2019 a quella dell’atto impugnato, il termine quinquennale di prescrizione per interessi e sanzioni, la pretesa dell’Ufficio doveva ritenersi fondata anche per tali voci, indipendentemente dall’operatività dell’actio iudicati per il termine decennale.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, condannandolo alle spese del giudizio di legittimità e confermando la compensazione delle spese dei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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