Omessa pronuncia sull’appello che contesta il ruolo di liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 8273 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurabile ex art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ., la sentenza d’appello che ometta completamente di esaminare il motivo con cui l’Ufficio abbia dedotto la riferibilità degli atti impositivi al liquidatore della società, quale responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non adotti alcun provvedimento, neppure implicito, su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata. Esso va distinto dal vizio di omessa motivazione, che presuppone un esame della questione, ma affetto da pretermissione di uno specifico fatto storico o da motivazione apparente, perplessa o contraddittoria. Non può configurarsi un rigetto implicito quando l’oggetto pretermesso abbia causa petendi diversa da quello effettivamente esaminato dal giudice del merito.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale veniva consegnato alla legale rappresentante di una società a responsabilità limitata un processo verbale di constatazione, con cui si riscontravano violazioni in materia di IRES e IVA. L’Ufficio emetteva quindi un atto di contestazione per sanzioni, relativo agli anni d’imposta dal 2008 al 2010, impugnato dalla stessa legale rappresentante, nelle more nominata liquidatore e con società posta in liquidazione.

Nelle more del giudizio la società veniva cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso era rigettato in primo grado con sentenza passata in giudicato; successivamente l’Ufficio notificava al liquidatore un’intimazione di pagamento e, per gli anni 2011 e 2012, avvisi di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Impugnati separatamente tali atti, il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, escludendo l’operatività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 per essere la cancellazione intervenuta prima della sua entrata in vigore. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio e accoglieva quello incidente del contribuente. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Ufficio deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, accertata con atto motivato contenuto negli atti impugnati ai sensi del comma 5 della stessa disposizione.

Il giudice di legittimità richiama la condizione perché il vizio di omessa pronuncia possa utilmente dedursi: occorre che al giudice del merito siano state rivolte domande o eccezioni autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, e che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non per riassunto, nel ricorso, con indicazione dell’atto difensivo o del verbale in cui furono proposte (Cass. n. 6959 del 2024).

Sul piano sistematico, la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o rigetto, ma indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 27551 del 2024). Il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ., presuppone invece che un esame della questione vi sia stato, ma sia affetto da totale pretermissione di uno specifico fatto storico o si traduca in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o in contrasto irriducibile.

Nel caso concreto, la Corte rileva che la sentenza d’appello si fonda unicamente sulla riferibilità degli atti alla società estinta, mentre il motivo pretermesso concerne una questione del tutto diversa: la riferibilità di quegli atti al liquidatore, in forza di una asserita responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Si tratta quindi di un oggetto con causa petendi differente, il cui omesso esame è sindacabile sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 11103 del 2020). Non è pertanto ipotizzabile un rigetto implicito.

Il secondo motivo, proposto in via gradata e relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato assorbito. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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