Anzianità di servizio nel concorso interno per marescialli: basta un ruolo tra quelli di provenienza (TAR Lazio n. 13195 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi interni per l’accesso al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, il requisito dell’anzianità di servizio di almeno quattro anni, previsto dall’art. 683, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 66/2010, deve intendersi riferito non già al ruolo di attuale appartenenza del candidato, bensì a uno dei ruoli individuati come categorie di provenienza ai fini della riserva di posti. L’appartenenza a una delle categorie è funzionale alla sola perimetrazione delle aliquote di posti riservati e non costituisce requisito di partecipazione in senso stretto. È pertanto illegittima l’esclusione del militare che abbia maturato l’anzianità prescritta nel ruolo di provenienza precedente, ove il pregresso avanzamento di carriera non può risolversi in un elemento ostativo all’ulteriore progressione.
Il Fatto
Alcuni militari dell’Arma dei carabinieri, in servizio con il grado di vicebrigadiere all’esito del superamento del concorso interno dopo quattro anni nel ruolo di appuntati, impugnavano l’esclusione dal concorso interno per l’ammissione all’ottavo corso superiore di qualificazione per allievi marescialli. L’Amministrazione aveva interpretato il requisito dell’anzianità di servizio nel senso di richiederlo con riferimento al ruolo di attuale appartenenza (sovrintendenti), mentre i ricorrenti lo avevano maturato nel ruolo precedente (appuntati e carabinieri).
Dopo l’accoglimento delle istanze cautelari, che avevano consentito l’ammissione con riserva alle prove, i militari superavano le selezioni ma non venivano inseriti nella graduatoria finale, subordinata alla definizione del contenzioso. Avverso tale graduatoria veniva proposto un secondo ricorso. In udienza, uno dei tre ricorrenti dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse per mancato superamento delle prove.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riuniti i ricorsi per connessione, ha dichiarato la parziale improcedibilità del primo giudizio limitatamente alla posizione del candidato che non aveva superato le prove concorsuali. Nel merito, ha accolto le doglianze dei restanti ricorrenti, ravvisando la fondatezza del motivo incentrato sulla violazione dell’art. 683, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 e della corrispondente clausola del bando (art. 2, comma 1).
Dal tenore letterale della disposizione, il requisito dell’anzianità di servizio non è posto in correlazione con il ruolo di attuale appartenenza, ma genericamente con uno dei ruoli corrispondenti alle categorie di provenienza. La collocazione sistematica del requisito tra le condizioni di ammissione comuni a entrambe le categorie conferma tale lettura, diversamente dal titolo di studi, separatamente individuato per ciascuna provenienza.
La Corte richiama il proprio precedente secondo cui l’appartenenza al ruolo è funzionale alla sola individuazione della riserva di posti per cui si concorre, mentre l’anzianità di servizio costituisce requisito professionale minimo correlato a uno dei ruoli di provenienza. L’esclusione basata sul ruolo di attuale appartenenza si rivela inoltre irragionevole, poiché il pregresso avanzamento di carriera non può tradursi in ostacolo all’ulteriore progressione: ove non avessero superato il concorso precedente, i ricorrenti avrebbero potuto partecipare dal ruolo di appuntati, risultando così paradossale che la promozione precluda l’accesso a una selezione riservata anche alla categoria di provenienza.
L’illegittimità degli atti di esclusione si riverbera in via derivata sulla graduatoria finale, che non include i nominativi dei ricorrenti sulla base dei punteggi conseguiti. Per l’effetto, il Tribunale ha annullato gli atti di esclusione e la graduatoria in parte qua, con declaratoria di improcedibilità parziale e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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