Delibera di interpretazione autentica delle NTA è inammissibile per difetto di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 118 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione consiliare che fornisce l’interpretazione autentica di una norma tecnica di attuazione del PRGC ha contenuto non innovativo ma interpretativo e, comunque, natura generale e astratta, suscettibile di ripetuta applicazione. Essa è priva di immediata lesività in assenza di un provvedimento applicativo che renda attuale e certo il pregiudizio. Il ricorso proposto avverso la sola delibera è pertanto inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., quando il ricorrente non prospetti una lesione concreta e attuale né l’utilità effettiva ritraibile dall’eventuale annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, un centro culturale proprietario di un immobile a destinazione commerciale e direzionale situato in zona B1 del territorio comunale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui l’Amministrazione ha reso l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. La delibera stabilisce che, ove sia ammessa la destinazione d’uso di cui alla lett. o) — servizi e attrezzature collettive —, questa è attuabile solo mediante progetto approvato dall’Amministrazione che ne riconosca un interesse qualificato.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007 e dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo, sostenendo che il Comune avrebbe introdotto una vera e propria variante allo strumento urbanistico senza il procedimento prescritto dalla legge urbanistica regionale. Ha inoltre lamentato l’eccesso di potere per sviamento e la violazione del giusto procedimento, per l’omessa attivazione delle istanze partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via pregiudiziale, come anticipato ai difensori in udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso per carenza di immediata lesività dell’atto impugnato. La questione è stata posta al centro della decisione, che ha assorbito ogni altro profilo.
Dalla lettura dell’atto deliberativo emerge che la disposizione censurata ha oggettivamente un contenuto interpretativo, non innovativo. Anche a voler prescindere da tale qualificazione, essa riveste comunque natura generale e astratta, essendo suscettibile di ripetuta applicazione nei confronti di una pluralità indeterminata di destinatari.
Da ciò deriva l’assenza di immediata lesività: il pregiudizio all’interesse protetto può diventare attuale e certo solo in presenza di un provvedimento applicativo che incida concretamente sulla sfera giuridica del ricorrente. La delibera, in sé considerata, non produce alcuna incisione diretta.
Il Collegio ha poi verificato il difetto di interesse sotto il profilo soggettivo. Il ricorrente si è limitato a rappresentare la propria qualità di proprietario di un immobile sito in zona B1, senza indicare l’interesse a ricorrere, che l’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm., definisce come prospettazione di una lesione concreta ed attuale e dell’effettiva utilità ritraibile dall’eventuale annullamento. La Corte richiama sul punto il consolidato orientamento dell’Adunanza plenaria n. 4/2018 e dell’Adunanza plenaria n. 22/2021.
Non risulta agli atti che il ricorrente abbia presentato all’Amministrazione un progetto, né che ne sia stata negata l’approvazione: manca dunque il presupposto applicativo che radicherebbe l’interesse. L’impugnazione della sola delibera consiliare è stata pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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