Verbali di gara confermativi non impugnati e difetto di interesse nel ricorso (TAR Toscana n. 385 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni con cui la stazione appaltante, in sede di esecuzione di un accordo quadro, escluda la contrattualizzazione dei dispositivi indicati nell’allegato “può contenere” perché estranei all’oggetto del lotto sono atti immediatamente lesivi per l’operatore economico aggiudicatario, che è tenuto a impugnarli nel termine decadenziale di trenta giorni. I successivi verbali della Commissione giudicatrice e le note che si limitino a richiamare e ribadire tali statuizioni costituiscono atti meramente confermativi, privi di contenuto autonomamente lesivo, e non riaprono i termini per il ricorso. Ne consegue il difetto originario di interesse e l’inammissibilità del gravame proposto avverso di essi. Nel merito, la codifica dei soli dispositivi oggetto dell’offerta, comprensivi di quelli a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma, è conforme alla lex specialis, restando le ulteriori componenti contrattualizzabili in fase esecutiva previa valutazione della Commissione.

Il Fatto

Con determinazione n. 798 del 13 giugno 2023, Estar indiceva una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di protesi ortopediche, articolata in trentasei lotti. Per il lotto n. 1, avente ad oggetto protesi di spalla con stelo omerale, la lex specialis prevedeva l’aggiudicazione delle prime tre graduate, rispettivamente nella misura del 50%, del 30% e del 20%. La ricorrente si collocava al secondo posto e risultava quindi aggiudicataria per il 30% della commessa.

All’atto della conclusione dei contratti, la Commissione giudicatrice, con verbale dell’11 giugno 2025, precisava che sarebbero stati oggetto di codifica i soli dispositivi rientranti nell’oggetto del lotto, con esclusione dei prodotti indicati nell’“allegato può contenere”. Estar recepiva tale indirizzo con la determinazione n. 989 del 30 luglio 2025, disponendo il differimento del termine per la stipula. Dopo ulteriori interlocuzioni, con nota dell’8 ottobre 2025 l’Ente comunicava che i dispositivi dell’allegato avrebbero potuto essere integrati in corso di esecuzione, previa valutazione della Commissione. La ricorrente impugnava la nota, il verbale del 6 ottobre 2025 e, in via subordinata, l’aggiudicazione, deducendo sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni in rito sollevate da Estar e dalla controinteressata, ritenendole fondate. La comunicazione dell’8 ottobre 2025, pur ribadendo la mancata contrattualizzazione dei dispositivi dell’allegato, si limita a richiamare il verbale del 6 ottobre 2025 e, per il suo tramite, la determinazione n. 989 del 30 luglio 2025. Quest’ultima, recependo le valutazioni della Commissione alle quali gli operatori avevano prestato adesione, statuiva espressamente che sarebbero stati contrattualizzati soltanto i dispositivi oggetto dell’offerta, comprensivi di quelli a completamento dell’impianto tipo e dell’ampiezza di gamma.

Tale determinazione, osserva il Tribunale, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, poiché già recava la statuizione relativa all’impossibilità di contrattualizzare i dispositivi non ricompresi nel bando e indicati nell’allegato C.4bis, con riferimento a tutti i lotti della procedura. Non sussiste ambiguità sull’ambito oggettivo degli atti. Il verbale del 6 ottobre 2025, lungi dal riesaminare le precedenti determinazioni, si limita a prendere atto dell’impossibilità di contrattualizzare nell’immediato il dispositivo e a ritenere che esso possa essere oggetto di fornitura in sede esecutiva quale impianto residuale da revisione.

La nota dell’8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 si atteggiano dunque quali atti meramente confermativi, privi di contenuti autonomamente lesivi, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa per difetto originario di interesse. Le medesime considerazioni valgono per il sesto motivo, con cui la ricorrente censura l’aggiudicazione in favore della controinteressata: il quadro lesivo assunto a fondamento del gravame si era interamente delineato con la determinazione n. 989 del 30 luglio 2025, dal cui momento decorreva il termine decadenziale.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. I primi cinque motivi sono sovrapponibili a quelli già esaminati dalla Sezione con la sentenza n. 1857 del 14 novembre 2025, alla cui motivazione il Collegio rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., attesa l’identità di causa petendi. In quella sede si è chiarito che la decisione della Commissione di codificare i soli dispositivi oggetto dell’offerta è conforme alle previsioni di gara e che l’errata allegazione dei modelli C.4bis all’aggiudicazione costituisce errore materiale, rettificato con la successiva determina, inidoneo a ingenerare un affidamento incolpevole. Quanto al sesto motivo, il dispositivo valutato ai fini dell’aggiudicazione era quello richiesto dalla lex specialis e non sussiste alcuna disparità di trattamento, trattandosi di situazioni non sovrapponibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *