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La rinnovazione dell’istruttoria e il rifiuto di sottoporsi all’etilometro (Cass. pen. Sez. IV n. 10629 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è un passaggio meramente eventuale e straordinario del giudizio di appello, il cui presupposto è la verifica dell’incompletezza dell’indagine svolta in primo grado; tale accertamento integra un giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali. Il rifiuto di protrarre gli accertamenti qualitativi non invasivi finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con tale reato, ma la valutazione deve considerare la gravità della condotta e il contesto fattuale. Per la pluralità di violazioni del codice della strada, la durata complessiva della sospensione della patente si determina sommando i periodi previsti per ciascun illecito, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 8, legge n. 689/1981 e dell’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per due fattispecie di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, ritenute in continuazione tra loro e commesse entrambe il 18 marzo 2019: la prima nel pomeriggio a Malborghetto Valbruna, la seconda a Udine, poche ore dopo. Il giudice di prime cure aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi e la confisca delle due vetture. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’erroneità dell’applicazione della norma, l’omessa assunzione di una prova testimoniale decisiva, l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi nella determinazione della sanzione accessoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato l’inconferenza della questione di prescrizione sollevata dalla difesa in discussione, richiamando la disciplina della sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 e il precedente delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, dep. 2025, Polichetti. Ha quindi esaminato il secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria per l’escussione di un teste: la Corte ha ribadito il principio per cui la rinnovazione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica di incompletezza dell’indagine dibattimentale di primo grado, accertamento che costituisce giudizio di fatto incensurabile in legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano esplicitato gli elementi sintomatici dell’ebbrezza emersi dalla deposizione dell’appartenente alla polizia giudiziaria, legittimando l’omessa rinnovazione.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di travisamento della prova testimoniale. Per la prima fattispecie, il ricorrente non aveva articolato un travisamento ma aveva sindacato la valutazione complessiva della dichiarazione, in ipotesi di doppia conforme, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Per la seconda fattispecie, la stessa trascrizione della deposizione riportata dal ricorrente dimostrava che l’imputato, dopo vari tentativi, aveva dichiarato di non voler più procedere agli accertamenti: il rifiuto alla protrazione degli accertamenti qualitativi non invasivi integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, come già affermato da Sez. IV n. 51773 del 2014.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ma la valutazione va operata in concreto considerando lo sfondo fattuale e l’impatto pregiudizievole per il bene tutelato. La Corte territoriale non aveva fatto riferimento all’abitualità come causa ostativa, ma aveva valorizzato la gravità delle condotte: il ricorrente era uscito fuori strada nella prima occasione e, nella seconda, era stato colto a poche ore di distanza alla guida in modo incerto e zigzagante, con alito vinoso, nonostante la patente già sospesa in via amministrativa. Tali elementi rendevano manifestamente infondata anche la censura relativa alla determinazione della sanzione accessoria, la cui durata complessiva era stata correttamente determinata sommando i periodi previsti per ciascun illecito, come ribadito da Sez. IV n. 6912 del 2021, risultando la somma applicata inferiore alle medie edittali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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