Obbligo di regolarizzazione del cessionario limitato alla regolarità formale della fattura (Cass. civ. Sez. V n. 13586 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di un bene o committente di un servizio, obbligato alla regolarizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, è tenuto a verificare la sola regolarità formale della fattura ricevuta, non essendo richiesto un controllo di natura sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, che si risolverebbe nell’esercizio di funzioni investigative tipicamente proprie dell’Amministrazione finanziaria. Il controllo sostanziale sulla qualificazione dell’operazione è invece esigibile dal cessionario nel solo caso di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, in cui la soggettività passiva d’imposta si configura in capo al cessionario medesimo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate contestava a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l’annualità 2014, la violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, per omessa regolarizzazione di fatture emesse dalla società fornitrice in regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis d.P.R. n. 633/1972, ritenuto indebito. Le prestazioni, relative a servizi di manutenzione e certificazione su navi adibite al trasporto passeggeri operanti nello Stretto di Messina, non avrebbero potuto fruire dell’agevolazione, trattandosi di navigazione in area interna alle dodici miglia e non in alto mare.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che l’obbligo di regolarizzazione riguardi essenzialmente la regolarità formale della fattura e non il sindacato sulle valutazioni giuridico-fiscali dell’emittente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, che proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha escluso che il cessionario sia tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile all’operazione posta in essere dal cedente. Tale controllo, afferma la Corte, si risolverebbe nell’esercizio da parte di un soggetto privato di funzioni investigative e valutative tipicamente di pertinenza dell’Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d’imposta (Cass. n. 24133/2024; Cass. n. 26183/2014).

Nel rapporto contrattuale, è il soggetto passivo a essere tenuto ad emettere fattura e a versare l’imposta all’Erario, con obbligo di rivalsa. Il cessionario, obbligato in rivalsa, è terzo estraneo rispetto al rapporto tributario tra soggetto passivo ed Erario, essendo il rapporto di rivalsa un rapporto di diritto civile autonomo e distinto da quello tributario. Ne consegue che il cessionario non può essere chiamato a rispondere personalmente per eventuali inadempimenti dell’obbligazione tributaria che fa capo esclusivamente al soggetto passivo, salvo il caso di frode.

La norma sanzionatoria definisce i limiti oggettivi della condotta esigibile dal cessionario, configurando due diverse fattispecie: la mancata ricezione della fattura nei termini di legge e la ricezione di una fattura irregolare. In entrambe le ipotesi, il controllo richiesto è limitato alla regolarità formale dell’operazione, dovendosi escludere un controllo di natura sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione medesima.

Diversa è l’ipotesi dell’inversione contabile, in cui la soggettività passiva si configura in capo al cessionario/committente e non al cedente/prestatore (Cass. n. 12138/2022). In tal caso, la condotta del cessionario incide direttamente sul rapporto tributario, risultando esigibile il controllo e il vaglio critico della qualificazione fiscale dell’operazione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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