Demanio marittimo: la sdemanializzazione tacita e l’usucapione sono escluse per legge (Cass. civ. Sez. II n. 10714 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I beni appartenenti al demanio marittimo non sono usucapibili, salvo che intervenga un formale ed espresso provvedimento di sdemanializzazione da parte dell’autorità competente, avente natura costitutiva e basato su una valutazione tecnico-discrezionale circa la sopravvenuta mancanza di attitudine dell’area a servire gli usi pubblici del mare. La sdemanializzazione non può avvenire per facta concludentia, essendo irrilevanti sia il possesso prolungato del privato, improduttivo di effetti, sia il non uso da parte dell’ente proprietario. Per stabilire la demanialità di un’area rivierasca è decisiva la sua attitudine all’uso marittimo, anche solo potenziale, mentre è indifferente la natura geografica del terreno. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce prova ma mero mezzo istruttorio, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare confinante con tre particelle catastalmente intestate al demanio marittimo, conveniva in giudizio l’Amministrazione chiedendo l’accertamento della propria proprietà su una di esse, asseritamente parte integrante del proprio immobile, e l’usucapione delle altre due, delle quali lamentava il possesso pacifico e ininterrotto da oltre un ventennio. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo i beni appartenenti al demanio marittimo e, pertanto, non usucapibili in assenza di un’espressa sdemanializzazione. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione, e la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente giudicato non rituale la notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale in Roma, ma ha escluso la necessità di disporne la rinnovazione, ritenendo il ricorso infondato e il contraddittorio non pregiudicato. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per la sua formulazione, rilevando che il giudice di merito ha rigettato esattamente la domanda proposta, senza alterare il petitum o la causa petendi, e che nessuna omissione di pronuncia è ravvisabile.
Nel merito, la Corte ha confermato la natura demaniale dell’area, valorizzando l’inserimento delle particelle nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo e la loro intestazione catastale come indizi univoci e concordanti, nonché la conformazione fisica del luogo, parte integrante della costa sopraelevata e sovrastante la scogliera. Ha inoltre ricordato che la delimitazione ex art. 32 cod. nav. non è un adempimento ineludibile, essendo rimessa ai poteri discrezionali del capo del compartimento.
Quanto alla sdemanializzazione, la Corte ha ribadito che per i beni del demanio marittimo essa non può compiersi in forma tacita, ma solo per legge o mediante un formale provvedimento dell’autorità competente avente efficacia costitutiva, con la conseguente inidoneità del possesso del privato ad acquistare la proprietà per usucapione e l’inutilità dell’accertamento giudiziale dell’insussistenza dei presupposti di demanialità. Ha infine dichiarato inammissibile la censura di omesso esame delle conclusioni del consulente, sia perché la consulenza non costituisce prova vera e propria, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., rigettando altresì la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non disgiungibile dalla condanna alle spese e presupponente l’integrale accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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