Legittimazione alla querela del titolare del possesso anche clandestino nel furto (Cass. pen. Sez. 7 n. 7790 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di furto tutela non solo la proprietà o i diritti reali di godimento, ma anche il possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta e fisica disponibilità della cosa. Tale relazione di fatto può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando il possesso si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne consegue che al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, quindi, la legittimazione a proporre querela. Il motivo di ricorso che deduca la nullità per difetto di querela sulla base di contrari enunciati ermeneutici è manifestamente infondato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile in primo grado di più episodi di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. In sede di appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la pronuncia, dichiarando il non doversi procedere per uno dei reati contestati e confermando la condanna per i restanti capi di imputazione.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la nullità del procedimento per difetto di querela e l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ne rileva la manifesta infondatezza e la genericità.
Quanto al primo motivo, riguardante il vizio di motivazione in relazione al quarto capo di imputazione, la Corte osserva che la censura risulta smentita dagli atti processuali e dalla stessa sentenza impugnata, la quale aveva correttamente verificato la contestazione del reato rispetto a tutti gli elementi essenziali nel decreto di citazione a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen.
La censura relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. viene giudicata non deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in una pedissequa reiterazione di motivi già presentati in appello e disattesi dalla Corte di merito. In particolare, il ricorrente non contesta specificamente il passaggio motivazionale che ha escluso l’esistenza di una vigilanza continua dell’addetta del supermercato, ritenuta infatti solo saltuaria e come tale inidonea a far venir meno l’aggravante.
Infine, in relazione alla dedotta nullità per difetto di querela, la Corte richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 40354 del 2013, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuale non solo nella proprietà ma anche nel possesso, che si configura anche in assenza di un titolo giuridico o quando sia stato acquisito in modo clandestino o illecito. La qualifica di persona offesa spetta pertanto anche al responsabile di un supermercato che abbia subito il furto, legittimandolo a proporre querela. Alla luce di tali considerazioni il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.