Valutazione dirigenti Polizia penitenziaria autonoma dalle osservazioni facoltative (TAR Emilia-Romagna n. 1665 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione annuale dell’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 146/2000, deve tenere conto dell’efficacia delle prestazioni professionali in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti. L’acquisizione delle osservazioni dei dirigenti generali titolari di uffici diversi, prevista dall’art. 48-ter d.lgs. n. 443/1992, ha carattere meramente eventuale e la sua mancanza non determina illegittimità del provvedimento, salvo che emerga un evidente difetto di istruttoria. I giudizi valutativi annuali sono tra loro autonomi, sicché il giudizio precedente non condiziona quello successivo e non sussiste alcun diritto al mantenimento del punteggio conseguito negli anni precedenti.

Il Fatto

Un dirigente aggiunto di Polizia Penitenziaria, che nell’anno 2021 aveva svolto attività di coordinamento di corsi di formazione e, per un periodo limitato, funzioni di Comandante di una Casa Circondariale, impugnava la valutazione annuale di “parzialmente conforme” con punteggio di 96/120. Il ricorrente lamentava la mancata acquisizione delle osservazioni del Direttore Generale della Formazione e l’illegittimità del giudizio negativo, asseritamente fondato sulla sua contrarietà al trasferimento temporaneo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato il primo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 146/2000 e della circolare applicativa DAP n. 0154924.U del 2021, che prevede l’acquisizione delle osservazioni dei dirigenti generali titolari degli uffici presso cui il dipendente abbia prestato servizio. La censura è stata respinta sotto un duplice profilo. In primo luogo, l’attività di coordinamento di corsi di formazione non è qualificabile come incarico dirigenziale svolto presso “uffici diversi”, rientrando piuttosto nella fattispecie di cui all’art. 6, ultimo comma, d.lgs. n. 146/2000, che impone ai funzionari compiti di formazione e istruzione del personale.

In secondo luogo, la circolare qualifica come “eventuali” le osservazioni dei dirigenti generali, sicché la loro mancanza non costituisce di per sé motivo di illegittimità. Il Tribunale ha richiesto la prova di un evidente difetto di istruttoria, non riscontrato nel caso di specie, mancando evidenze che l’acquisizione del parere del Direttore Generale della Formazione avrebbe potuto comportare una diversa valutazione finale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il principio dell’autonomia delle valutazioni, valorizzando la giurisprudenza costante secondo cui i giudizi annuali possono variare senza configurare eccesso di potere per contraddittorietà e senza obbligo di motivazione specifica sul confronto con gli anni precedenti. Il Tribunale ha inoltre rilevato il mutamento dei criteri valutativi introdotti dal d.m. 15 gennaio 2021, che rende non conferente il confronto con i punteggi pregressi.

La motivazione del giudizio è stata ritenuta chiara, emergendo dalle schede l’attribuzione del coefficiente “adeguato” ai singoli parametri. In relazione all’incarico di comando, il Tribunale ha affermato che le esigenze di servizio, specie in un’Amministrazione afflitta da carenze di organico, prevalgono sulle esigenze personali e impongono un’incondizionata disponibilità del destinatario dell’incarico, la cui mancanza può essere valorizzata in senso negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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