Rinnovo di autorizzazione e verifica delle distanze minime degli stendardi (TAR Marche n. 473 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di mezzi pubblicitari spetta al Comune dettare le regole valide sul proprio territorio, nel rispetto delle norme di legge. In sede di domanda di rinnovo di un titolo autorizzativo scaduto, l’amministrazione può riesaminare i presupposti del titolo medesimo senza necessità di avviare un procedimento di autotutela, poiché il provvedimento precedente ha esaurito i propri effetti. La lesione del legittimo affidamento non determina di per sé l’illegittimità del diniego: essa non è invocabile quando il privato, in base alla normativa applicabile alla sua domanda, non ha diritto al rilascio dell’autorizzazione. Ne consegue che il dirigente non è tenuto a confutare analiticamente le controdeduzioni del privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quando esse non valgono a superare il profilo ostativo di conformità al regolamento comunale.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore dell’impiantistica pubblicitaria. Nel 2020 aveva ottenuto dal Comune l’autorizzazione a installare stendardi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione: 54 in una via e 8 in un’altra, per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2023.

Approssimandosi la scadenza, la società presentava istanza di rinnovo. Dopo un primo preavviso di diniego fondato su un omesso versamento, poi sanato, e una richiesta di integrazione documentale, il dirigente competente negava l’autorizzazione al mantenimento dei 54 stendardi, autorizzando invece gli 8 restanti. Il diniego si fondava sul mancato rispetto della distanza minima dalla carreggiata prevista dall’art. 12 del Regolamento comunale dei mezzi e diffusioni pubblicitarie. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene inconferente il richiamo al codice della strada, al d.P.R. n. 495/1992 e al regolamento A.N.A.S.: in materia spetta al Comune dettare le regole per l’installazione dei mezzi pubblicitari nel proprio territorio, e la ricorrente non deduce il contrasto tra l’art. 12 del regolamento comunale e le fonti statali.

Quanto al rapporto tra gli artt. 12 e 20 del regolamento, il Tribunale condivide le argomentazioni dell’amministrazione. L’art. 20 introduce una deroga circoscritta al divieto generale di installare mezzi pubblicitari su impianti pubblici non realizzati allo scopo, consentendo la collocazione degli stendardi sui pali della pubblica illuminazione nelle zone commerciali e industriali, ma non deroga alle distanze minime dell’art. 12. Per la carreggiata gli stendardi devono rispettare la distanza di 1,5 metri, in posizione sia parallela sia perpendicolare al senso di marcia. Le deroghe previste per gli impianti in allineamento a costruzioni fisse, muri o filari di alberi non si applicano, perché un guardrail di modesta altezza non rientra in tale casistica e gli stendardi in questione aggettano perpendicolarmente sulla strada.

Il Collegio afferma poi che, a fronte di una domanda di rinnovo, l’amministrazione può rivedere i presupposti del titolo precedente senza avviare un procedimento di autotutela: il titolo scaduto ha esaurito i propri effetti, per cui annullamento d’ufficio o revoca sarebbero atti sovrabbondanti. La deliberazione di Giunta n. 520/2019, inoltre, non poteva modificare il regolamento approvato dal Consiglio, potendo solo dettare indirizzi sull’esercizio della facoltà autorizzativa. In occasione della precedente istanza gli uffici avevano verificato la sola sicurezza statica, trascurando l’art. 12.

Infine, quanto al legittimo affidamento, il profilo è inconferente: laddove il privato non abbia diritto all’autorizzazione in base alla normativa applicabile, la sua lesione non è causa di annullabilità del diniego. Ciò consente di rigettare anche le censure sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non dovendo il dirigente confutare nel dettaglio argomentazioni non idonee a superare il profilo ostativo.

Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate, avendo il Comune in passato autorizzato l’installazione dei medesimi mezzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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