Rinnovo licenza accessi stradali e normativa tecnica sopravvenuta (TAR Puglia n. 642 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni tecniche sopravvenute di cui all’art. 2 del D.M. 19.04.2006 non hanno carattere cogente per le intersezioni preesistenti, ma costituiscono un obiettivo cui la progettazione deve tendere. In sede di rinnovo della licenza per gli accessi, il titolare dell’impianto ha l’onere di presentare un progetto che dimostri la sicurezza dell’assetto esistente o che proponga soluzioni di adeguamento. In assenza di tale documentazione, il diniego di rinnovo è legittimo. La motivazione per relationem al preavviso di rigetto è sufficiente quando quest’ultimo contenga l’indicazione puntuale delle ragioni tecniche ostative.

Il Fatto

La società, proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti attivo dal 1966 e munita di licenza per gli accessi rilasciata a tempo indeterminato nel 1969, veniva invitata da ANAS, nel 2010, a presentare istanza di rinnovo della licenza per l’applicazione del limite ventinovennale di cui all’art. 27, comma 5, D.lgs. n. 285/1992. Dopo un primo preavviso di rigetto nel 2017 e un’ulteriore inerzia, ANAS adottava nel 2022 il provvedimento di diniego, rilevando la non conformità degli accessi alle circolari tecniche e assegnando trenta giorni per la chiusura.

La società impugnava il diniego, il preavviso e le circolari ANAS, deducendo l’inapplicabilità della normativa sopravvenuta agli accessi preesistenti, la carenza di motivazione e l’irrazionalità del procedimento. Il giudizio veniva deciso all’udienza pubblica del 22.04.2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. La Sezione ha chiarito che la distinzione operata dall’art. 2 del D.M. 19.04.2006 tra nuove intersezioni e intersezioni esistenti non implica che il titolare possa ignorare le prescrizioni tecniche sopravvenute. Il discostamento da tale obiettivo è ammesso solo se giustificato da apposite relazioni contenenti specifiche analisi di sicurezza. L’onere di presentare un progetto adeguato o di dimostrare la sicurezza dell’assetto esistente grava, quindi, sul titolare dell’impianto in sede di rinnovo.

La Corte ha evidenziato che il rinnovo, cadenzato ogni ventinove anni, è il momento in cui l’Amministrazione deve verificare la compatibilità degli accessi con la sicurezza della circolazione alla luce della normativa vigente. La sentenza ha dato continuità all’orientamento del Consiglio di Stato n. 8458 del 2024, superando il precedente di segno contrario invocato dalla ricorrente.

Quanto al secondo motivo, la motivazione per relationem al preavviso di rigetto del 2017 è stata ritenuta sufficiente, poiché conteneva l’indicazione puntuale delle criticità tecniche. La ricorrente, tuttavia, non aveva mai trasmesso un progetto di adeguamento, limitandosi a comunicare il nominativo del tecnico incaricato, senza dare alcun seguito concreto alla fase progettuale.

Infine, la terza doglianza è stata respinta perché la durata del procedimento è stata ritenuta imputabile a entrambe le parti, che erano rimaste entrambe inerti. L’Amministrazione non poteva valutare soluzioni alternative mai proposte dalla ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per la durata del procedimento e l’evoluzione del quadro giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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