Divieto di detenzione di armi e revoca del porto d’armi: rilevanza della conflittualità sociale (TAR Puglia n. 247 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di inaffidabilità che giustifica il divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e la successiva revoca della licenza di porto di fucile non richiede un accertamento penale definitivo: i comportamenti del soggetto assumono rilievo autonomo e diretto ai fini della verifica del requisito della buona condotta, indipendentemente dalla loro sorte nel processo penale. Ne consegue che la remissione della querela non elimina il valore sintomatico degli episodi di spiccata conflittualità e litigiosità emersi nel contesto sociale di vita del destinatario del provvedimento.

Il Fatto

Un soggetto impugnava dinanzi al TAR Puglia, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Foggia gli aveva imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., assegnandogli il termine di centocinquanta giorni per la cessione a terzi, e il successivo decreto del Questore di Foggia di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. A fondamento dei provvedimenti l’Amministrazione aveva posto note del Comando Provinciale dei Carabinieri, evidenziando una situazione di conflittualità ambientale. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., il difetto d’istruttoria, l’eccesso di potere per illogicità e la violazione dei principi partecipativi di cui alla legge n. 241/1990, sottolineando anche l’intervenuta remissione della querela sporta nei suoi confronti. Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia ha preliminarmente ricordato che il porto d’armi non è una mera autorizzazione di polizia ma una concessione in deroga al divieto generale sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. La deroga presuppone, pertanto, l’assenza di rischi anche solo potenziali e una valutazione positiva dell’affidabilità del richiedente, la cui condotta deve essere irreprensibile e priva di episodi negativi che ne compromettano il grado di affidabilità circa il corretto uso delle armi.

Con riferimento al fumus della domanda cautelare, il Collegio ha escluso che la valutazione di non affidabilità posta dall’Amministrazione a base dei provvedimenti impugnati derivasse tanto dalla denuncia-querela in sé, quanto piuttosto dalla particolare e spiccata conflittualità e litigiosità del contesto sociale in cui il ricorrente viveva, come emergente dal contenuto della relativa denuncia. Tale elemento ha costituito il presupposto fattuale dirimente del giudizio negativo sulla sua condotta.

Sul punto, il TAR ha ritenuto che la remissione della querela non fosse elemento decisivo: i comportamenti assunti dal soggetto rilevano comunque sulla valutazione di affidabilità, indipendentemente dagli effetti che gli stessi ricevono per l’ordinamento penale. La verifica di buona condotta cui è ancorato il provvedimento autorizzatorio opera cioè sul piano amministrativo in modo autonomo e con criteri propri.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato la carenza dei presupposti del pregiudizio grave e irreparabile, essendo il danno riconducibile a una non meglio precisata impossibilità di partecipare all’attività venatoria come cacciatore di selezione e bio-regolatore. In assenza dei presupposti per la tutela cautelare, la domanda di sospensione è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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