Patentino: rileva il distributore presso rivendita ordinaria, non speciale (TAR Campania n. 2505 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. e), del D.M. n. 38 del 2013 e dell’art. 7, comma 3, lett. f), del medesimo decreto, è ostativa al rinnovo esclusivamente la presenza di un distributore automatico di tabacchi lavorati installato presso una rivendita ordinaria situata a distanza inferiore a quella minima fissata in ossequio all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 38/2013. Resta invece ininfluente la presenza di un distributore automatico collocato presso una rivendita speciale posta alla predetta distanza inferiore. La norma derogatoria alla libertà di iniziativa economica deve essere interpretata restrittivamente, non essendo consentita un’applicazione estensiva.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una caffetteria in un comune con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, ove esercita la vendita di tabacchi lavorati in forza di un patentino con scadenza al 07.06.2025. In vista della scadenza, presentava istanza di rinnovo il 19.05.2025.

Nelle more del procedimento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli autorizzava la prosecuzione provvisoria dell’attività fino al 31.07.2025 e, con atto di pari data, comunicava l’avvio del procedimento di revoca del patentino. L’Ufficio rilevava che, a seguito dell’istituzione di una rivendita speciale dotata di distributore automatico, collocata a 230 metri dalla caffetteria, risultava violata la distanza minima prescritta. Il rinnovo veniva pertanto rigettato con provvedimento del 28.07.2025. La ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama gli artt. 2, 7, 8 e 9 del D.M. n. 38 del 21.02.2013, che disciplinano istituzione delle rivendite, rilascio e rinnovo dei patentini. Poiché la popolazione del comune rientra nella fascia indicata, trova applicazione la distanza minima di 250 metri di cui all’art. 2, comma 2, lett. b).

La questione centrale è se tale distanza debba intercorrere tra la sede dell’attività oggetto del patentino e il distributore automatico collocato presso una rivendita ordinaria, come suggerisce l’art. 7, comma 3, lett. f) e l’art. 8, comma 3, lett. e), ovvero tra la prima sede e un distributore collocato presso qualsiasi rivendita, come sembrerebbe ricavarsi dall’art. 7, comma 4.

Di fronte a tale incertezza interpretativa, il Tribunale aderisce all’indirizzo secondo cui è ostativa al rinnovo solo la presenza di un distributore automatico presso una rivendita ordinaria situata a distanza inferiore a quella minima, restando ininfluente il distributore installato presso una rivendita speciale collocata alla medesima distanza inferiore. La lettera dell’art. 8, comma 3, lett. e), deve essere letta in senso restrittivo, trattandosi di norma derogatoria al principio di libertà di iniziativa economica, non suscettibile di applicazione estensiva.

Il Collegio richiama sul punto due precedenti conformi del medesimo plesso regionale, che confortano l’opzione ermeneutica prescelta. Nel caso concreto, il distributore automatico è collocato presso una rivendita speciale: ne deriva l’impossibilità di applicare la norma che impedirebbe il rinnovo, con conseguente illegittimità del diniego impugnato.

Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati. L’obiettiva controvertibilità dell’interpretazione giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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