Ottemperanza a decreto ingiuntivo esecutivo non opposto: il TAR condanna la PA al pagamento. Il decreto ingiuntivo non opposto costituisce giudicato formale e sostanziale azionabile in sede di ottemperanza (TAR Sardegna n. 785 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, è titolo esecutivo giudiziale idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. La pubblica amministrazione che non vi abbia dato esecuzione è condannata dal giudice amministrativo al pagamento delle somme dovute, con termine per l’adempimento. La mancata costituzione dell’ente intimato legittima l’accoglimento della domanda, non essendo necessaria la nomina di un commissario ad acta né la fissazione di una penalità di mora in assenza di elementi che ne evidenzino l’opportunità.
Il Fatto
La società ricorrente esponeva di essere creditrice dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale per la somma di Euro 683,11, oltre interessi e spese, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace. Il decreto, non opposto dall’ente, era stato dichiarato esecutivo. Nonostante la regolare notifica del ricorso per ottemperanza, l’Azienda Sanitaria non si costituiva in giudizio, mantenendo l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondata la domanda, osservando che il decreto ingiuntivo non opposto costituisce titolo esecutivo giudiziale, la cui mancata osservanza da parte della pubblica amministrazione legittima l’azione di ottemperanza. L’accoglimento è stato consequenziale all’assenza di prova dell’avvenuto pagamento e alla mancata costituzione dell’ente intimato.
Quanto alle misure consequenziali, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, concedendo all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per adempiere. Ha, tuttavia, avvertito che l’ulteriore inerzia comporterà l’adozione delle misure necessarie, con addebito dei relativi costi all’ente inadempiente.
Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato. La decisione, resa in forma semplificata, si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’ottemperanza è lo strumento processuale per garantire l’effettività del giudicato anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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