Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1035 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che invoca l’attuazione di una sentenza passata in giudicato deve dare prova del titolo e del suo inadempimento. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza documentale della pretesa e l’inerzia dell’Amministrazione, condanna la parte pubblica all’adempimento entro un termine e, per il caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta. L’Amministrazione che non alleghi l’avvenuto pagamento né deduca fatti estintivi o modificativi delle ragioni di credito non può sottrarsi all’ottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per analogia, secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente precaria, ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità riconosciute al personale di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

La sentenza di condanna aveva quantificato in 1.500,00 euro l’importo da accreditare, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Il titolo era passato in giudicato e la pronuncia era stata notificata all’Amministrazione scolastica debitrice, che però non vi aveva dato esecuzione. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro del rimedio azionato, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato e l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione obbligata.

La verifica istruttoria è di tipo documentale. Il Collegio rileva che la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica del titolo all’ente debitore. Questi elementi integrano la prova richiesta al ricorrente.

Speculare è la posizione dell’Amministrazione resistente. Costituitasi in giudizio, essa non ha allegato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il silenzio sul punto vale come mancata contestazione dell’inadempimento.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia è nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Egli provvederà, entro ulteriori sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, e riferirà al Tribunale sugli adempimenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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