Revoca licenze di gioco per relazioni d’affari con soggetti criminali (TAR Campania n. 1804 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le licenze per l’installazione di sistemi di videolottery e la raccolta di scommesse sono soggette ad autorizzazione di polizia, in ragione del rischio di contaminazioni criminali nel settore del gioco. Il potere di revoca può essere esercitato anche quando le circostanze poste a fondamento del provvedimento siano anteriori al rilascio del titolo, purché venga a risultare il venir meno del requisito di affidabilità del titolare. La valutazione dell’amministrazione è prognostica e discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà. Essa può fondarsi su relazioni d’affari stabili e non occasionali intrattenute dal titolare con soggetti legati alla criminalità organizzata, a nulla rilevando l’incensuratezza del richiedente e l’assenza di procedimenti penali a suo carico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenze rilasciate in data 14 settembre 2023 per l’installazione di sistemi di videolottery e la raccolta di scommesse, impugna il decreto con cui il Questore di Benevento ha disposto la revoca di quei titoli. Il procedimento di revoca trae origine da una vicenda distinta: al ricorrente era stato notificato un avviso di avvio del procedimento per l’adozione di una interdittiva antimafia, fondata sull’ipotesi che l’attività della sua società fosse in continuità con quella di società riconducibili a un esponente della criminalità organizzata.
Nel contesto delle relative indagini erano emerse ulteriori circostanze, che hanno indotto la questura ad avviare un autonomo procedimento per la revoca delle licenze. Il ricorrente deduce difetto di istruttoria, di presupposti e travisamento: i fatti posti a base della revoca sarebbero tutti anteriori al rilascio e dunque già noti all’amministrazione, riferiti a terze persone estranee e privi di relazioni accertate idonee a rendere concreto il rischio di abuso. La misura, in definitiva, si risolverebbe in una sanzione contraria al principio di proporzionalità. La sezione ha dapprima accolto la tutela cautelare con ordinanza n. 2869 del 19 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 88 r.d. n. 773/1931, che sottopone le attività di gioco ad autorizzazione di polizia, proprio perché in questo settore sussiste il concreto rischio di contaminazioni criminali. Da tale premessa discende il potere di revoca previsto dagli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S., che consente di intervenire quando vengono a mancare le condizioni cui è subordinato il titolo o quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
Nel caso in esame rileva il venir meno del requisito di generale affidabilità del titolare in ordine al mancato abuso della licenza. Il giudizio deve partire da una corretta istruttoria e condurre a una valutazione complessiva dei dati, funzionale alla specifica attività autorizzata, dalla quale desumere il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità. Si tratta di una valutazione prognostica, connotata da ampia latitudine di apprezzamento e sindacabile entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà, secondo il richiamo a T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5919 del 10 giugno 2025.
La Corte osserva che le ragioni della revoca non si fondano sui fatti del procedimento per l’interdittiva antimafia, la cui archiviazione resta quindi irrilevante. Il provvedimento impugnato si basa essenzialmente sulla relazione di affari intrattenuta dal ricorrente con soggetti gravati da una consistente serie di precedenti di polizia, in massima parte riferibili a fatti di contrabbando di tabacchi lavorati.
Le censure del ricorrente non convincono. È vero che i fatti sono anteriori al rilascio delle licenze e che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto valutarli in quella sede; ma, anche quando circostanze anteriori vengano a risultare in epoca successiva, la legge consente la revoca, poiché un’istruttoria incompleta non priva l’amministrazione del potere di intervenire a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La valutazione operata dall’amministrazione non è irragionevole: il ricorrente, pur incensurato e non sottoposto a procedimenti penali, ha incontestatamente una relazione d’affari con soggetti che orbitano nel mondo della criminalità. Si tratta di un rapporto non occasionale, riferito a varie società, che riflette una comunanza di interessi e giustifica il sospetto di coinvolgimento in attività illecite. Né vale a escluderlo la minima partecipazione al capitale delle società in questione, pari all’1%; il ricorrente non ha del resto sostenuto di ignorare i precedenti di tali soggetti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.