Obbligatorietà dell’incarico di Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza contro l’Amministrazione (TAR Campania n. 4300 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’accoglimento del ricorso presuppone la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine assegnato deve essere accompagnato dalla nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’incarico di ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere né rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza del soggetto designato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma in favore del ricorrente, quale procuratore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione nell’ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non provvedeva al pagamento. Il ricorrente adiva quindi il TAR Campania con ricorso in ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’assegnazione di un termine all’Amministrazione per ottemperare e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese con distrazione in proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudizio di ottemperanza è stato pertanto ritenuto ammissibile e fondato. Di conseguenza, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Con riferimento alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando precedenti giurisprudenziali in tal senso. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario della struttura.
La Corte ha poi disciplinato il compenso del commissario, che sarà liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 e all’art. 56 del medesimo decreto. La parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisando che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione finale ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è altresì tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.
Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, seguendo il criterio della soccombenza e tenuto conto della natura delle questioni trattate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. La decisione, che accoglie il ricorso, mira a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale attraverso la piena esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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