Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1791 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sul provvedimento del giudice ordinario, ma non estende il proprio esame al merito del credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. I conteggi prodotti dal creditore, comprensivi di capitale residuo e interessi, non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Esperito il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorso è accolto con assegnazione di un termine per il pagamento e nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a due docenti, a titolo di carta docente per più anni scolastici, le somme complessive di euro 2.500,00 e di euro 2.000,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione.

Non avendo l’Ente debitore soddisfatto la pretesa, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere le somme indicate, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve solo la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalle ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica inoltre il presupposto temporale dell’azione: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto: il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli assegna un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente versati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti sopra precisati.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto al commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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