Rinnovo permesso di soggiorno e valutazione della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 594 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero non può risolversi in un automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti penali. Gli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998 impongono di leggere la pericolosità alla luce della gravità del reato, delle modalità concrete del fatto, della presenza di ulteriori precedenti, del comportamento successivo, della stabilità lavorativa, dei legami familiari e del grado di inserimento sociale. Il giudizio dell’amministrazione è sindacabile quanto al percorso logico-giuridico che lo sostiene, ma non richiede una motivazione analitica su ogni singolo elemento, ove le risultanze istruttorie siano complessivamente coerenti. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, il rinnovo presuppone la verifica delle condizioni previste per il rilascio e, per il permesso per lavoro subordinato, la prova di un’attività lavorativa idonea a garantire un reddito sufficiente al sostentamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugna davanti al TAR Lombardia il decreto con cui il Questore ha respinto la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in luogo di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Il provvedimento si fonda su precedenti penali per reati ostativi — una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la pendenza di processi per rapina, truffa e ricettazione — nonché sull’assenza del requisito della capacità reddituale.
Il ricorrente deduce un unico motivo, contestando l’automatismo della valutazione amministrativa e l’omessa considerazione di elementi personali, anche ai fini del reddito. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto del fumus boni juris. L’amministrazione si è costituita depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal principio immanente negli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998: la pericolosità sociale non è un dato automatico, ma va accertata in concreto, considerando la gravità del reato, le modalità del fatto, gli ulteriori precedenti, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i legami familiari e l’inserimento sociale. Su questa base il TAR verifica se il provvedimento sia sorretto da un percorso logico-giuridico ricostruibile.
Nel caso concreto, la lettura del decreto consente di ricostruire tale percorso. L’amministrazione ha valorizzato le vicende penali emerse dall’istruttoria, tra cui notizie di reato per fatti successivi al giudicato, ritenute dotate di autonoma rilevanza sintomatica sotto il profilo della pericolosità sociale. La censura di carenza motivazionale è quindi disattesa.
Prive di pregio sono anche le doglianze sul reddito. Il rigetto è motivato anche sulla mancata dimostrazione di un reddito minimo. Il Collegio richiama l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il rinnovo è subordinato alla verifica delle condizioni previste per il rilascio, e conferma il precedente di TAR Milano, sez. IV, n. 3969 del 2025. Dagli accertamenti tramite banche dati INPS e Agenzia delle Entrate risulta l’assenza di una stabile attività lavorativa regolare, con parziale gravame sui familiari presenti in Italia.
Il Collegio esclude inoltre l’esistenza di significativi legami affettivi ulteriori rispetto ai parenti, confermando il giudizio di mancato inserimento nel tessuto sociale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di merito e ferme le statuizioni della fase cautelare.
Nota della Redazione
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