Fusione per incorporazione e limiti del controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, è circoscritto agli atti di costituzione di una società e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, con i quali l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualità di socio. Non rientrano pertanto nel perimetro dell’esame le deliberazioni relative a operazioni straordinarie di fusione per incorporazione e a sottoscrizione di aumento di capitale che non comportino l’acquisizione ex novo della posizione di socio, intervenendo esse in un momento successivo all’ingresso nella compagine sociale e nell’esercizio dei poteri connessi. La circostanza che la partecipazione del socio pubblico risulti percentualmente ridotta per effetto del concambio non è sufficiente a integrare un nuovo acquisto di partecipazione. Ne deriva che la deliberazione dell’ente locale che autorizzi la fusione di una società partecipata in un’altra società parimenti partecipata, con aumento di capitale strumentale allo scambio azionario, esula dal controllo disciplinato dal TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Prato Carnico ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 aprile 2025, con la quale è stata approvata la fusione per incorporazione di HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato del territorio della provincia di Udine.

L’operazione è finalizzata al superamento della gestione frammentata del servizio. La trasmissione è avvenuta in applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che impone all’amministrazione procedente di inviare l’atto deliberativo alla Corte dei conti. Resta da stabilire se l’atto ricada effettivamente nell’ambito del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del modello di controllo introdotto dalla legge sulla concorrenza. L’art. 5, comma 3, del TUSP qualifica come “parere” l’atto della Corte, ma le Sezioni riunite hanno chiarito che si tratta di un controllo sostanziale, collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e la fase privatistica di attuazione.

L’ambito oggettivo dell’esame è però delimitato. Le Sezioni riunite, nella deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno espressamente ricondotto il controllo ai soli due momenti in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Non sono pertanto sottoposte all’esame le deliberazioni inerenti operazioni straordinarie di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale che non comportino l’acquisto della posizione di socio.

Nel caso concreto, il Comune di Prato Carnico è già socio di CAFC s.p.a., società incorporante. L’aumento di capitale è funzionale al concambio azionario e, secondo il richiamo alla medesima deliberazione di massima, ha efficacia organizzativa interna e natura modificativa dello statuto, senza effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio. L’atto deliberativo con cui l’ente ne approva l’adozione in assemblea non rientra tra quelli da trasmettere alla Corte.

La Sezione osserva inoltre che la fusione interviene in un momento successivo all’assunzione della qualità di socio e nell’esercizio dei poteri che ne derivano. Il Comune manterrà inalterata la propria partecipazione in CAFC s.p.a., pur risultando la sua incidenza percentuale inferiore per effetto dell’aumento funzionale allo scambio azionario e dell’ingresso dei soci di HydroGEA s.p.a.

L’operazione, non comportando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, esula dal controllo dell’art. 5 del TUSP. La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo previsto dalla norma e dispone la trasmissione della deliberazione al Comune, nonché gli adempimenti di pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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