Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Molise n. 155 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione giuridica dello straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del titolo ha consistenza di diritto soggettivo, annoverabile tra i diritti umani fondamentali protetti dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, e non è degradabile ad interesse legittimo per effetto delle valutazioni discrezionali rimesse all’amministrazione, cui può essere demandato solo l’accertamento dei presupposti di fatto, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica. La natura della posizione dedotta non muta in ragione del tipo di provvedimento richiesto né della natura dell’attività, sicché l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è proponibile davanti al giudice amministrativo solo ove sussista la sua giurisdizione sulla pretesa sottostante.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugnava dinanzi al TAR Molise il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale, inoltrata il 30.11.2023. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione. La Questura e il Ministero dell’Interno eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione concluso il procedimento di rinnovo nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1390 del 2022. La posizione giuridica dello straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, in quanto riconducibile ai diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU; essa non può essere degradata a interesse legittimo per effetto delle valutazioni discrezionali attribuite all’autorità amministrativa, alla quale è rimesso esclusivamente l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione, esercitato in termini di mera discrezionalità tecnica.
Il Collegio ha precisato che la circostanza che il ricorrente abbia domandato l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere, piuttosto che il riconoscimento del diritto sottostante, non incide sul riparto di giurisdizione: rileva la causa petendi, ossia la consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio. L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla pretesa sottostante, che nel caso di specie difetta proprio per la natura di diritto soggettivo della situazione azionata.
In coerenza con tale orientamento, il TAR ha altresì richiamato le Sezioni Unite n. 30658 del 2018 e le Sezioni Unite n. 5059 del 2017, ribadendo che il diritto alla protezione internazionale, al pari del diritto allo status di rifugiato e del diritto d’asilo, è dotato di tutela assoluta e non è degradabile. Ha infine disatteso il più risalente orientamento delle Sezioni Unite n. 11725 del 2002, il quale, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione del carattere discrezionale del provvedimento: la consistenza di diritto soggettivo della posizione non muta in ragione del tipo di provvedimento né della natura dell’attività.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.