Accoglimento dell’azione avverso il silenzio: l’ASREM deve provvedere su proroga e adeguamento tariffario (TAR Molise n. 159 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di proroga di un accordo contrattuale con un’azienda sanitaria, subordinata a un accertamento discrezionale della permanenza del fabbisogno, attiene all’esercizio di un potere autoritativo, sicché la situazione giuridica del privato assume la consistenza dell’interesse legittimo. Conseguentemente, sussiste la giurisdizione amministrativa sull’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. anche in ordine alla richiesta di sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale e all’adeguamento tariffario delle prestazioni, ove il relativo aggiornamento annuale sia delegato all’azienda. L’inerzia protratta oltre i termini di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 è illegittima e la P.A. è tenuta a provvedere con atto espresso.

Il Fatto

Un consorzio, gestore di un Centro Diurno per pazienti psichiatrici, aveva sottoscritto con l’azienda sanitaria regionale un accordo contrattuale per l’anno 2023, recante una clausola di proroga per un ulteriore anno subordinata a un espresso provvedimento del committente, attestante la permanenza del fabbisogno. Dopo aver continuato a erogare le prestazioni nel corso del 2024 e del 2025, il ricorrente chiedeva una prima volta e poi con sollecito la proroga dell’accordo, la sottoscrizione di un nuovo accordo per l’anno 2025 e l’adeguamento tariffario ai fini ISTAT. Non avendo ricevuto riscontro, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affrontato il rilievo d’ufficio circa la possibile giurisdizione, escludendone la sussistenza in capo al giudice ordinario. Il Collegio ha osservato che l’inerzia sulle richieste non attiene a un rapporto di tipo paritario, ma si correla all’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione. In particolare, la clausola contrattuale prevede che la proroga non sia automatica, ma sia disposta con un provvedimento espresso, frutto di una valutazione discrezionale circa la permanenza del fabbisogno. Tale natura della pretesa radica la giurisdizione amministrativa.

Quanto alla richiesta di un nuovo accordo per l’anno 2025, il TAR l’ha riconnessa all’esercizio di un potere autoritativo, richiamando la giurisprudenza del TAR Molise sull’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulla domanda presentata ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, coercibile con l’azione contro il silenzio. Analogamente, la domanda di adeguamento tariffario è stata ricondotta alla giurisdizione amministrativa, sul presupposto che l’aggiornamento annuale delle rette, in sede di sottoscrizione degli accordi, fosse stato delegato all’azienda sanitaria.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento sulle istanze, né sulla proroga, né sul nuovo accordo, né sull’adeguamento della tariffa, nonostante fossero decorsi i termini per la conclusione del procedimento. L’inerzia è stata quindi dichiarata illegittima. Il TAR ha ordinato all’azienda di provvedere con un atto espresso entro il termine di giorni settantacinque dalla comunicazione della sentenza, facendo salva la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento su istanza della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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