Esecuzione del giudicato e poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 440 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 cod.proc.amm., accerta la sussistenza dei presupposti del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di accertato inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione della pronuncia nei modi e nei termini stabiliti. Decorso inutilmente il termine fissato, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede su richiesta della parte. Al giudice dell’ottemperanza è però precluso integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere la corresponsione di interessi legali non previsti dal titolo, non essendo stata proposta la specifica azione di condanna di cui all’art. 112, comma 3, cod.proc.amm. per le somme maturate dopo il passaggio in giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 216/2023 del 7 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2017-2018, per l’importo di € 500,00, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
La ricorrente deduce che l’Amministrazione, benché destinataria di regolare notifica e malgrado il passaggio in giudicato della pronuncia, non ha dato esecuzione al comando. Chiede quindi che si ordini l’adempimento nel termine di sessanta giorni, con accredito della somma, oltre interessi legali, e che si nomini sin d’ora il commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato senza contestare l’omesso adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’Amministrazione, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. Non è in discussione l’inottemperanza, ma soltanto la portata dei poteri del giudice adito.
Quanto ai termini, risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti intervenuta in data 14 giugno 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. La scadenza del termine comporta il rigetto delle pretese non coperte dal titolo.
Quanto agli invocati interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario. Il richiamo a TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 14 febbraio 2018 sostiene il principio. Né risulta proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo anzi stati chiesti gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è pertanto rigettata.
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che darà corso agli adempimenti entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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