Reddito insufficiente e irrilevanza delle sopravvenienze nel rinnovo del permesso (TAR Lombardia n. 1138 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento costituisce presupposto non eludibile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero e alla sua capacità di offrire adeguata contropartita in termini di lavoro e partecipazione fiscale. Un reddito costantemente inferiore alla soglia dell’assegno sociale, e in particolare la sua protrazione per più anni, legittima il diniego del titolo. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, i fatti favorevoli sopravvenuti rilevano entro il limite temporale dell’adozione del provvedimento, in forza del principio tempus regit actum: le sopravvenienze successive non incidono sulla legittimità del diniego. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando, per l’irreperibilità del destinatario e l’assenza di allegazioni utili, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato nel 2018 e scaduto nel 2019. Nel febbraio 2019 chiedeva alla Questura il rinnovo e la conversione in permesso per lavoro autonomo, quale titolare di attività commerciale ambulante.

L’istanza era rigettata con provvedimento adottato nell’agosto 2021 e notificato solo nel marzo 2023. A fondamento del diniego la Questura poneva l’insufficienza reddituale, la fittizietà di un rapporto di lavoro domestico e l’impossibilità di contestare le risultanze istruttorie tramite preavviso di rigetto per l’irreperibilità del ricorrente. Questi impugnava il diniego deducendo la violazione delle garanzie procedurali, il difetto di istruttoria e la mancata valutazione dei redditi prodotti negli anni successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo sulla violazione delle garanzie procedimentali. Le note della polizia locale, che fanno fede fino a querela di falso, attestano l’irreperibilità del ricorrente all’indirizzo dichiarato e l’assenza di comunicazioni di un recapito diverso. La stessa irreperibilità giustifica il ritardo nella notifica del provvedimento.

Quanto all’omesso preavviso di rigetto, il Tribunale rileva che, per i motivi posti a base della decisione e per la mancata produzione in giudizio di allegazioni utili a un diverso esito, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Opera quindi il disposto dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il requisito reddituale non è eludibile, perché attiene all’inserimento dello straniero nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire alla spesa pubblica, ed è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite. L’insufficienza reddituale, soprattutto se protratta per molti anni, è di per sé idonea a legittimare il diniego.

Il ricorrente non contesta il dato di un reddito costantemente inferiore all’importo dell’assegno sociale e allega solo due recenti rapporti lavorativi, ampiamente inferiori alla soglia minima e riferiti a epoca successiva all’adozione del provvedimento. Il Tribunale ritiene di non discostarsi dall’orientamento prevalente, pur a fronte di un indirizzo difforme, secondo cui la valorizzazione delle sopravvenienze ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 incontra il limite temporale dell’adozione del provvedimento, in ragione dell’esigenza di certezza e del principio tempus regit actum. Nessun rilievo possono quindi avere gli elementi non portati a conoscenza dell’amministrazione prima dell’agosto 2021.

Il ricorso è respinto come infondato; le spese sono compensate, con conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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