Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 1138 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione. Esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. A fronte del giudicato, l’amministrazione che non eccepisca l’avvenuto adempimento né giustifichi la propria inerzia va destinataria dell’ordine di integrale esecuzione, entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non trova accoglimento secondo l’orientamento della Sezione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente e condannato il Ministero all’attribuzione della stessa per un importo pari al valore di 1.500,00 euro per gli anni richiesti.

Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta, e la fissazione della penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo precisato il perimetro del rimedio. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Da ciò discende il limite della stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa ogni cognizione ulteriore.

Quanto ai presupposti, la sentenza da eseguire era stata trasmessa all’amministrazione in copia attestata conforme il 27 giugno 2024. Risultano così integrati i requisiti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme non può iniziarsi prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La sentenza ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

Nel merito, l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia serbata. Su tale presupposto il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.

La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza in favore del difensore antistatario, con trasmissione di copia della sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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