Industrie insalubri di prima classe e poteri inibitori del SUAP sulla SCIA (TAR Lombardia n. 621 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di deposito di budella, ossa e sostanze cornee è riconducibile alle industrie insalubri di prima classe di cui al d.m. 5 settembre 1994, essendo la voce ministeriale riferita alle operazioni di deposito, lavorazione e impiego senza richiederne la ricorrenza cumulativa. Tale inclusione determina una presunzione legale di pericolosità per la salute e l’igiene pubblica, che rende superfluo un accertamento concreto sull’insalubrità e impone all’impresa di adottare ogni accorgimento tecnico idoneo a neutralizzare gli impatti prodotti. Il potere inibitorio sulla SCIA spetta al SUAP, titolare di competenza onnicomprensiva sulle attività produttive, e non al Sindaco, anche quando vengano in rilievo esigenze di tutela della salute pubblica. Il termine di dodici mesi per l’autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 decorre dal momento della scoperta dei fatti e può essere superato in presenza di false rappresentazioni rese dal dichiarante.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al SUAP del Comune una SCIA per l’avvio di un’attività di deposito temporaneo di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2, ottenendo dall’ATS il riconoscimento di idoneità dapprima condizionato e poi definitivo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. A seguito di segnalazioni di imprese limitrofe per persistenti odori molesti, venivano eseguiti sopralluoghi da parte della Regione Carabinieri Forestale, di ARPA Lombardia, dell’ATS e del Comune.
Il Comune invitava la società a fornire chiarimenti e una relazione sulle cautele adottate; la società depositava una relazione incentrata esclusivamente sui rischi professionali degli agenti chimici. Con provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica, il Comune disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies legge n. 241/1990. La società impugnava il provvedimento e la presupposta nota ATS davanti al TAR Lombardia, che respingeva la domanda cautelare; il Consiglio di Stato in appello la accoglieva e sospendeva l’atto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo all’incompetenza del funzionario in favore del Sindaco, il Collegio rileva che il responsabile dell’Area Tecnica riveste anche la qualifica di responsabile del SUAP. Allo sportello l’art. 2 del d.p.r. n. 160/2010 attribuisce una competenza onnicomprensiva sulle attività produttive, comprensiva dei poteri repressivi, a prescindere dal coinvolgimento di questioni attinenti alla tutela della salute pubblica. Il richiamo agli artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934 opera sul piano sostanziale, non incide sulla titolarità del potere, e l’omesso richiamo alla norma attributiva non vizia l’atto quando la motivazione consente di individuare il referente normativo effettivamente esercitato.
Sul secondo motivo, il Collegio esamina la classificazione dell’attività tra le industrie insalubri. Il riferimento alla voce B-100 “rifiuti solidi e liquami” non è adeguatamente dimostrato, poiché l’art. 185, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 esclude i sottoprodotti di origine animale dalla parte quarta del decreto. Tuttavia l’attività è ascrivibile alle voci B-16 “Budella – lavorazione, impiego, deposito” e B-91 “Ossa e sostanze cornee – deposito, lavorazione, impiego”; è sufficiente la corrispondenza con una sola voce ministeriale.
La classificazione è supportata dalle note ATS, dalla relazione dell’istituto tecnico incaricato, dalla documentazione fotografica dei sopralluoghi e dalla stessa relazione della ricorrente, che descrive lo scarico e il deposito di ossa. Il riferimento ministeriale alle attività di “deposito – lavorazione – impiego” non ne richiede la ricorrenza cumulativa: è sufficiente che l’impresa ne svolga anche una soltanto. Una volta accertata la riconducibilità, opera la presunzione legale di pericolosità che rende superfluo l’accertamento concreto, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V n. 1307 del 2007).
Sul difetto di accertamento dell’intollerabilità delle emissioni odorigene, il Collegio richiama il verbale di sopralluogo ex art. 354 cod. proc. pen., la nota ARPA, i verbali comunali e le plurime segnalazioni del vicinato. Poiché per le emissioni odorigene non esiste predeterminazione normativa di limiti o parametri, l’Amministrazione può fondare il proprio convincimento su più elementi sintomatici convergenti. Le Linee Guida regionali di cui alla DGR n. IX/3018 del 15.2.2012 non sono applicabili, essendo circoscritte a impianti soggetti ad AIA, a VIA o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti, e la procedura ivi prevista è facoltativa per i nuovi impianti.
Sul secondo motivo aggiunto, relativo all’esercizio tardivo del potere inibitorio, il Collegio ricorda che l’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 rinvia all’art. 21-nonies, il cui termine di dodici mesi decorre dal momento della scoperta dei fatti e può essere superato in presenza di false rappresentazioni. La società, nella scheda di compatibilità ambientale allegata alla SCIA, aveva dichiarato che l’attività non rientrava tra quelle insalubri, offrendo una rappresentazione dei fatti non corrispondente al reale e ostacolando i controlli. Il termine risulta rispettato, essendo stata accertata in via definitiva la riconducibilità alle voci B-91 e B-16 solo a seguito della comunicazione ATS del 28.6.2025. I ricorsi sono pertanto infondati e vengono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.