TAR Lazio: legittimo il criterio del triplo dei posti per l’ammissione alla prova scritta del concorso per dirigente scolastico (TAR Lazio n. 13333 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione della lex specialis che, per l’ammissione alla prova scritta di un concorso pubblico, individui un criterio numerico di selezione parametrato al triplo dei posti messi a concorso, senza richiedere il conseguimento di una soglia minima di sufficienza, rappresentando tale meccanismo uno strumento di deflazione dei partecipanti che non vulnera il principio meritocratico. Non è irragionevole la struttura che, per l’attivazione della preselezione, faccia riferimento al quadruplo dei posti banditi, mentre per l’accesso alla prova scritta stabilisca il limite del triplo, attenendo le due soglie a finalità differenti e rientrando tale articolazione nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. La formazione di graduatorie regionali con la conseguente differenziazione delle soglie di ammissione, in funzione del rapporto tra numero dei candidati e posti disponibili nelle singole regioni, non determina una disparità di trattamento, dovendo la parità essere valutata nell’ambito di ciascuna graduatoria territoriale.
Il Fatto
Alcuni candidati, che avevano partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici nelle regioni Lazio, Abruzzo, Calabria e Sardegna, impugnavano la mancata ammissione alla prova scritta. Essi avevano conseguito un punteggio non sufficiente per rientrare nel numero di candidati ammessi, pari al triplo dei posti messi a bando per ciascuna regione, come previsto dall’art. 6, comma 9, del bando di concorso e dal regolamento di cui al D.M. n. 194/2022. I ricorrenti contestavano la scelta di aver limitato l’accesso alla prova scritta in misura pari al triplo dei posti disponibili, anziché considerare il quadruplo, e censuravano la previsione di differenti soglie di ammissione su base regionale, che determinava l’accesso con punteggi minori in alcune regioni rispetto ad altre. La contestazione riguardava inoltre la destinazione di una quota di posti al concorso riservato, deducendosene una riduzione dei posti assegnati alla procedura ordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento della Sezione, ha ritenuto infondate le censure, rilevando che la scelta dell’Amministrazione di individuare gli ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso costituisce esercizio della propria discrezionalità organizzativa. Tale modalità, in base alla costante giurisprudenza citata, non si pone in contrasto con il principio meritocratico, poiché la fissazione numerica dei soggetti ammessi non richiede la preventiva determinazione di un punteggio minimo predeterminato ed è riferita ai candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati.
La Corte ha escluso la contraddittorietà tra le previsioni che individuano nel quadruplo dei posti la condizione per attivare la preselezione e nel triplo dei posti il limite degli ammessi alla prova scritta, trattandosi di parametri che rispondono a finalità differenti: la prima scelta attiene all’opportunità di procedere alla preselezione, la seconda alla determinazione del contingente massimo dei candidati da ammettere alla fase successiva. Tale meccanismo è stato considerato coerente con le esigenze organizzative di una procedura con un numero elevato di partecipanti.
Con riguardo alla diversificazione delle soglie su base regionale, il Collegio ne ha affermato la piena legittimità, in quanto la formazione di distinte graduatorie trova il suo fondamento normativo nell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001. La tesi dei ricorrenti che invocava una soglia nazionale di ammissione è stata respinta, osservandosi che essa comporterebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo sulla soglia più bassa, con conseguente svilimento del confronto concorrenziale. Il principio di autoresponsabilità dei candidati e la loro possibilità di conoscere ex ante i posti disponibili per ciascuna regione rendono la diversificazione delle soglie un effetto fisiologico della differente distribuzione territoriale di posti e concorrenti, non già una disparità di trattamento.
Sono state infine disattese le censure inerenti la riduzione dei posti per l’attivazione delle procedure riservate, trattandosi di una scelta rimessa al merito amministrativo, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non configurabile nel caso di specie. La reiezione dei motivi del ricorso introduttivo ha comportato il rigetto anche delle censure svolte con i motivi aggiunti, proposte in via derivata avverso le graduatorie definitive. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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