Rinnovo del porto d’armi e onere probatorio del dimostrato bisogno (TAR Emilia-Romagna n. 864 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi per difesa personale, il dimostrato bisogno previsto dall’art. 42 r.d. n. 773 del 1931 deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, e il relativo onere probatorio ricade sul richiedente. La circostanza che il titolo sia stato rilasciato o rinnovato in passato non genera alcun affidamento sul rinnovo in perpetuo, né inverte l’onere della prova. L’Amministrazione può operare, in sede di rinnovo, opposte valutazioni, anche solo sulla base di un ripensamento delle considerazioni originarie, purché sorretta da elementi istruttori adeguati e da motivazione accurata.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato penalista ed ex appartenente all’Arma in riserva, titolare di porto d’armi per uso sportivo e proprietario di due pistole regolarmente denunciate, aveva ottenuto nel 2020 la licenza di porto d’armi per difesa personale. A fondamento della concessione rilevavano il consistente reddito e patrimonio, una pregressa violazione con scasso del domicilio professionale, le frequenti trasferte di lavoro e la residenza in una zona piuttosto isolata.
Il successivo rinnovo gli è stato negato con decreto del Prefetto. Il ricorrente ha impugnato l’atto deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per insufficienza della motivazione, in assenza di elementi di novità rilevanti. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, evidenziando il dovere di verificare, a ogni rinnovo, la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la deroga al divieto di portare armi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione del ricorrente volta a espungere la relazione depositata dall’Amministrazione. L’art. 46 c.p.a. consente all’Amministrazione di depositare ogni documento utile alla definizione della controversia, categoria nella quale rientra la relazione sui fatti di causa. La relazione, precisa il Tribunale, non può però valere come integrazione postuma della motivazione, né introdurre eccezioni processuali.
Nel merito il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui non è sufficiente la buona condotta dell’istante o l’assenza di condanne, ma occorre l’attuale sussistenza di un’eccezionale esigenza di difesa personale. Non basta la mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di una determinata attività economica o la disponibilità di ingenti somme di denaro, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5199 del 2021 e da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 950 del 2024, già richiamata nella sentenza di questo Tribunale n. 607/2024.
Il Collegio aderisce poi all’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5072 del 2024, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. III, n. 6139 del 2019, sez. I, n. 694 del 2020 e sez. III, n. 5200 del 2020. Il rilascio del titolo, quale deroga al divieto di portare armi, non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo, ma soggiacce a un controllo assiduo e continuo, che si dispiega proprio all’atto del rinnovo periodico. L’Autorità può condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo, purché fondata su elementi istruttori adeguati e su motivazione accurata.
Nel caso concreto la Prefettura ha puntualmente valutato l’istanza, disponendo un supplemento di istruttoria e richiedendo accertamenti alla Questura, i quali hanno escluso la sussistenza delle eccezionali ragioni richieste. Il Tribunale esclude pertanto sia la carenza di motivazione, sia la prospettata contraddittorietà rispetto ai precedenti rilasci, poiché i termini della valutazione mutano annualmente e il ricorrente non ha dimostrato il sopravvenire di nuove condizioni di esposizione al pericolo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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