Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 799 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’obbligo conformativo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità sostanziale già accertata dal giudice civile, senza margini di rivalutazione nel merito. Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. si dà accoglimento nei limiti degli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica e fino all’adempimento, anche tardivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 200/2025, pubblicata il 14.02.2025, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per complessivi euro 1.500,00. Il titolo è stato notificato ai fini dell’esecuzione e la sentenza non è stata impugnata.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente propone allora ricorso davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal valore conformativo-ordinatorio della sentenza del giudice ordinario nei confronti dell’Amministrazione. Il contenuto dell’obbligo non è una semplice ripetizione del dictum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità sostanziale già riconosciuta dal giudice civile, senza possibilità per l’intimato di rimettere in discussione il merito.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna prova di esecuzione del dettato giudiziale.
Ne consegue l’ordine al Ministero di dare ottemperanza al giudicato mediante assegnazione della Carta elettronica con accredito dell’importo riconosciuto dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure dell’esecuzione ad opera del commissario. Il riferimento è a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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