Revocazione inammissibile se l’errore di fatto è solo errata valutazione degli atti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 6 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione, l’errore di fatto rilevante a norma dell’art. 202 c.g.c. consiste esclusivamente in una svista materiale sulla percezione degli atti del processo, che induca il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o l’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. Il vizio deve attenere a un punto non controverso, essere accertabile con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, e costituire elemento decisivo della pronuncia. Restano estranee all’area del rimedio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, l’anomalia del ragionamento probatorio e ogni censura che investa la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico: simili doglianze configurano un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione.

Il Fatto

La ricorrente, già Sovrintendente per i beni archeologici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, era stata condannata in primo grado al risarcimento del danno per la gestione di quattro interventi di restauro monumentale affidati in regime di somma urgenza. La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto solo in parte la domanda della Procura, liquidando la posta risarcitoria in via equitativa.

La Sezione Terza Centrale d’Appello, con la sentenza n. 104 del 2024, aveva confermato la condanna, ravvisando nella lunga inerzia della ricorrente la colpa grave e la perdita del ribasso conseguibile con una procedura competitiva. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto revocazione, deducendo due errori di fatto: l’erronea decorrenza del termine per l’affidamento degli incarichi e l’inesistenza del ritardo tra il verbale di somma urgenza e l’esecuzione dei lavori.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura eccezionale del rimedio. La revocazione non è un generico strumento di riesame della controversia, ma un mezzo previsto per anomalie tassativamente indicate dal legislatore, che abbiano impedito la corretta formazione della decisione. Il fatto non controverso e la decisività dell’errore sono requisiti cumulativi e autonomi rispetto alla mera divergenza tra sentenza e atti.

La Sezione ricostruisce la nozione di errore di fatto richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 29786 del 2024; Cass. n. 30052 del 2024) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 8654 del 2024). L’errore rilevante deve derivare da una semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, essere riscontrabile con immediatezza senza argomentazioni induttive, attenere a un punto non controverso e risultare decisivo. Esso presuppone due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: quella emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti.

Su questo crinale la Corte distingue nettamente l’attività ricognitiva di lettura degli atti dalla successiva attività di interpretazione e valutazione. L’erroneo, inesatto o anche solo incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, così come l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, dà luogo semmai a un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento (in termini Cass. n. 30626 del 2024; Cons. Stato n. 8180 del 2023).

Applicando tali principi, la Corte rileva che gli asseriti errori attengono a questioni tutte espressamente trattate dal giudice di primo e di secondo grado, che si sono motivatamente pronunciati sulla tempistica delle attività della ricorrente e sulla sussistenza della colpa grave. Si tratta dunque di punti controversi, decisi in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, e non di un mero abbaglio dei sensi.

I motivi, lungi dall’evidenziare sviste percettive, contestano le posizioni di diritto e le valutazioni dei fatti operate in appello. Il Giudice di seconde cure ha percepito correttamente i fatti sulla tempistica, ma li ha diversamente valutati ai fini della responsabilità erariale. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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