Silenzio-inadempimento sul permesso per attesa occupazione e obbligo di provvedere (TAR Abruzzo n. 448 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è esperibile ogni qual volta l’amministrazione abbia l’obbligo di provvedere e presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse al ricorso. Tale interesse permane quando l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine, oppure adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio: una simile attività non integra un provvedimento ultimativo, ma un rinvio sine die. Accertata l’ingiustificata inerzia, il giudice dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso e motivato, entro il termine fissato, con eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 10.12.2024 un’istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, connessa a una pratica relativa al rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Esponeva che il nulla osta al lavoro subordinato era stato revocato per irregolarità imputabili esclusivamente al datore di lavoro, che il provvedimento non gli era stato notificato e che egli era entrato in Italia con visto regolare. Chiedeva, pertanto, di essere convocato per l’identificazione e il rilascio del codice fiscale, ovvero il rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro, quale atto presupposto per la successiva richiesta del permesso.

Con nota del 19.12.2024 lo Sportello si limitava ad affermare che, essendo pendenti i giudizi sulla revoca del nulla osta, non aveva alcuna determinazione da adottare in attesa del pronunciamento del TAR. Il ricorrente ha quindi adito il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione ad assumere il provvedimento richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto dell’azione avverso il silenzio: ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’amministrazione richiede che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse al ricorso. Secondo la giurisprudenza consolidata, tale situazione permane se l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine, oppure se adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio.

Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 27/11/2024, n. 9543, secondo cui una simile attività non dà vita a un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma a un rinvio sine die. Il Collegio osserva che l’obbligo di provvedere trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Nel caso concreto, l’amministrazione non ha dato seguito al proprio obbligo, adottando una nota meramente interlocutoria, con cui rappresenta la necessità di attendere la decisione di merito sulla revoca del nulla osta, senza assumere alcuna determinazione sulla specifica richiesta del ricorrente. Il Collegio sottolinea che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso per attesa occupazione doveva essere compiuta tenuto conto della non imputabilità al ricorrente delle cause che avevano condotto alla revoca del nulla osta.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme (T.A.R. Pescara, sentenze 13 ottobre 2025, n. 368; 23 luglio 2025, n. 295) e la questione viene inquadrata nel solco di un contenzioso già trattato. In definitiva, il ricorso è accolto: dichiarata l’illegittimità del silenzio, è accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con ordine di emanare un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta su istanza di parte. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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