Rinnovo del porto d’armi e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1061 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità che non richiede la dimostrazione dell’avvenuto abuso delle armi. Il requisito della buona condotta, richiesto dagli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha latitudine più ampia del pericolo di abuso e consente di valorizzare anche situazioni prive di rilevanza penale, purché non ascrivibili a buona condotta. L’amministrazione non è vincolata al precedente rilascio della licenza: può rivalutare periodicamente gli interessi coinvolti anche a fronte di un quadro fattuale immutato. Il sindacato del giudice amministrativo resta di mera legittimità e non si estende al merito della valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Cosenza ha rigettato la sua istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. Il diniego si fondava su un decreto penale di condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, su un deferimento all’autorità giudiziaria per inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare e su due controlli di polizia dai quali era emersa la frequentazione di soggetti controindicati.
Davanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, oltre all’erronea applicazione della normativa di settore e alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e attualità. Ha sostenuto, in particolare, che tutti gli elementi posti a base del diniego erano anteriori al rinnovo già rilasciato nel 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza individuano le ipotesi in cui la licenza non può essere concessa, ma al di fuori di esse residua un ampio margine di apprezzamento dell’amministrazione. Il porto d’armi può essere negato anche a chi non mantenga una buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, espressioni che, per la loro genericità, consentono di valorizzare le peculiarità del caso concreto.
Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 1548 del 2026, il TAR ribadisce che l’inaffidabilità rispetto all’uso delle armi giustifica il divieto con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso. Il giudizio sotteso non è di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, per certi versi più stringente, potendo fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
Il requisito della buona condotta presenta, dunque, una latitudine applicativa più estesa del pericolo di abuso: la licenza può essere mantenuta solo da persona esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata al rispetto delle norme penali, dell’ordine pubblico e delle comuni regole di buona convivenza civile. In tal senso il Collegio richiama anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. I, n. 7208 del 2025).
Nel caso concreto il giudizio di inaffidabilità non appare arbitrario né irragionevole. Gli elementi valorizzati dalla Questura — la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con uso di violenza sulle cose e i controlli di polizia con soggetti controindicati — non risultano smentiti e sostengono sul piano logico la valutazione dell’amministrazione. Quanto all’onere di motivazione rafforzato invocato dal ricorrente, il TAR osserva che sussistono elementi sopravvenuti al rinnovo del 2014 (i controlli del 2017 e del 2021) e che, in ogni caso, l’amministrazione resta libera di rivalutare periodicamente gli interessi coinvolti anche a fronte di un quadro fattuale immutato, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 720 del 2023.
Su queste basi il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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