DASPO, revoca e preavviso di rigetto: annullato il diniego del Questore (TAR Piemonte n. 1084 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento avviato ad istanza di parte e concluso con un provvedimento di diniego, l’Amministrazione è tenuta a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’omissione del preavviso di rigetto integra un vizio procedimentale che, trattandosi di atto discrezionale, non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo espressamente esclusa la sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il diniego sull’istanza di revoca del DASPO è inoltre illegittimo quando l’istruttoria non consideri le pronunce giudiziali che abbiano accertato l’assenza di correlazione tra gli illeciti contestati e la manifestazione sportiva, poiché tale nesso costituisce presupposto oggettivo della misura.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un provvedimento restrittivo ex art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, con cui il Questore gli aveva vietato per cinque anni l’accesso agli impianti sportivi e ad aree e percorsi correlati, con obbligo di comparizione in occasione degli incontri. La misura si fondava sulla sua asserita partecipazione a una rissa avvenuta prima di una partita di Serie A.
Dopo aver impugnato la misura con ricorso straordinario, il ricorrente ne aveva chiesto la revoca, deducendo la mancata convalida giudiziale delle prescrizioni e l’annullamento, da parte dello stesso Tribunale, di DASPO emessi per i medesimi fatti a carico di altri soggetti, per difetto del requisito oggettivo. Il Questore aveva respinto l’istanza, ritenendo non sopravvenute circostanze idonee a escludere la pericolosità. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alle garanzie partecipative, e lo reputa manifestamente fondato. È incontroverso che l’Amministrazione abbia respinto l’istanza senza trasmettere il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, così precludendo al ricorrente di dedurre sulle ragioni ostative.
Tale omissione è doverosa nel caso concreto, perché l’istruttoria è stata avviata ad istanza di parte e si è conclusa con una determinazione di contenuto provvedimentale. Lo svolgimento dell’istruttoria e la motivazione escludono che l’atto abbia natura meramente confermativa, come sostenuto dalla difesa erariale.
Quanto alla rilevanza dell’omissione, il provvedimento ha natura eminentemente discrezionale: non trova quindi applicazione la sanatoria dei vizi formali e procedimentali di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. L’atto è inoltre successivo al d.l. n. 76/2020, che ha escluso la sanatoria dei c.d. vizi non invalidanti in ipotesi di provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. È pertanto precluso all’Amministrazione dimostrare in giudizio l’irrilevanza della violazione del contraddittorio. La censura è accolta, in conformità a TAR Liguria, Sez. I, n. 232 del 2025.
Fondato, nei limiti indicati, è anche il primo motivo. Il Tribunale rileva che l’iter motivazionale del diniego denota una lacunosa e distorta comprensione degli elementi posti a fondamento dell’istanza. Irrilevante, ai fini dell’autotutela, non poteva essere il mancato annullamento del DASPO presupposto: il suo travolgimento avrebbe reso improcedibile l’istanza, né la pendenza del ricorso straordinario costituiva motivo ostativo.
Ciò che rileva ai fini dell’art. 6 legge n. 401/1989 è la connessione tra gli illeciti e lo svolgimento della manifestazione sportiva. Il ricorrente aveva dedotto e documentato che l’Autorità giudiziaria, in sede penale e amministrativa, aveva accertato in più occasioni l’assenza di correlazione tra i fatti contestati e la partita (TAR Piemonte, Sez. I, n. 438 del 2025; Id., n. 573 del 2025; ordinanze del GIP di Torino). Una di tali pronunce aveva riguardato specificamente la sua posizione, affermando la radicale estraneità della rissa rispetto all’incontro di calcio. L’Amministrazione non ha tenuto conto di tali circostanze in sede decisionale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione gravata ai fini del riesame dell’istanza, fermo l’effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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