Rinuncia al ricorso tributario e accettazione delle parti: processo estinto (Cass. civ. Sez. V n. 6046 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e accettata dalle amministrazioni controricorrenti, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., previa verifica della regolarità dell’atto e della sua accettazione. L’intervenuta estinzione del debito tributario, attestata dall’agente della riscossione, costituisce il presupposto di fatto della rinuncia stessa. Il giudice di legittimità dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito dei motivi di ricorso, atteso che nessuna delle parti vi ha interesse. La definizione del giudizio in via di rinuncia non presuppone l’esame delle censure formulate avverso la sentenza impugnata.
Il Fatto
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado. Il giudizio traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento, relativi al pagamento di euro 765,93 per omesso versamento di IRAP per l’anno di imposta 2008.
La C.T.R. aveva rilevato che l’iscrizione a ruolo derivava dal controllo della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973, ipotesi in cui non è prevista la preventiva comunicazione dell’esito del controllo, e aveva ritenuto sanati per raggiungimento dello scopo i vizi di notificazione della cartella, essendo stata l’atto tempestivamente impugnato. Le amministrazioni finanziarie resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con memoria del 2 dicembre 2024, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come risultante da attestazione dell’agente della riscossione della stessa data. La rinuncia è dunque ancorata a un fatto documentato e verificabile, che ne costituisce la ragione sostanziale.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2024 le amministrazioni controricorrenti hanno accettato la rinuncia. Il Procuratore generale ha concluso per l’estinzione del processo, nulla opponendo. Si realizza così il presupposto richiesto dall’art. 306 cod. proc. civ. per la definizione del giudizio in via di rinuncia: la dichiarazione della parte e la sua accettazione da parte dei soggetti nei cui confronti è proposta.
Il Collegio, accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria. La scelta processuale della parte ricorrente, conseguente all’estinzione del debito, esaurisce l’interesse alla decisione e preclude ogni ulteriore scrutinio delle censure.
Il dispositivo dichiara pertanto estinto il processo e nulla dispone sulle spese, in coerenza con la definizione intervenuta su iniziativa della parte ricorrente e con l’accettazione delle controricorrenti.
Nota della Redazione
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