Rinuncia agli atti e mancata comparizione: estinzione immediata del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 354 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, ove il ricorrente dichiari di rinunciare agli atti del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e nessuna delle parti compaia alla prima udienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza che connotano il rito del lavoro, applicabile al processo pensionistico, impongono in tal caso la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame nel merito della pretesa e non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 29.10.2018 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti per ottenere la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione. Egli invocava il riconoscimento del diritto agli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2015, dunque nel periodo interessato dal blocco retributivo introdotto dall’art. 9 della legge n. 122/2010, con attribuzione dei relativi emolumenti pensionabili.

Con nota depositata in data 11.12.2023, il ricorrente dichiarava di non aver provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa prospettata, e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione. Le controparti non si costituivano. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 nessuno compariva.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico prende atto dell’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Rileva altresì che il decreto di fissazione dell’udienza, pur regolarmente comunicato a cura della Segreteria in data 27.03.2023, non era stato notificato dal ricorrente stesso. Su queste premesse la domanda di estinzione risulta fondata.

Il percorso argomentativo non si esaurisce nella sola rinuncia agli atti. La Corte valorizza il dato della mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza, riconducendolo alla disciplina del rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in tale evenienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il fondamento normativo è individuato negli artt. 181 e 309 c.p.c., ai quali il giudice riconduce un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il parametro richiamato è duplice: da un lato gli artt. 24 e 111 Cost., dall’altro i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale. L’estinzione, quindi, non è letta come mero effetto tecnico della contumacia, ma come esito coerente con l’esigenza di non protrarre un giudizio divenuto privo di interesse per la parte che lo ha introdotto.

La declaratoria di estinzione assorbe ogni valutazione sul merito della pretesa, che non viene esaminata. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, in coerenza con la mancata costituzione delle controparti e con la natura della decisione. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti; il provvedimento è pubblicato mediante deposito in Segreteria il 19.07.2024, con contestuale decreto di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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