Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione all’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 353 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applica il rito del lavoro, i principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. L’art. 181 e l’art. 309 cod. proc. civ. vanno letti in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. La rinuncia agli atti, dichiarata dal ricorrente che non abbia più interesse alla prosecuzione, unita al difetto di notifica del decreto di fissazione, determina l’estinzione del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 12.11.2019 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto la rideterminazione e riliquidazione della pensione. In particolare, ha domandato il riconoscimento del diritto agli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014 e agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione avvenuta durante il blocco retributivo disposto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.

Con nota depositata in data 11.12.2023, il ricorrente ha dichiarato di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa prospettata. Ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e ha chiesto l’estinzione. Le controparti non si sono costituite e all’udienza nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni prende atto dell’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti, non avendo più interesse alla prosecuzione, e della dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 27.03.2023.

Su questa base la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo non si esaurisce nella rinuncia, ma si fonda sull’assetto del rito. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico. Da essi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, si applicano la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il richiamo normativo è esplicito: artt. 24 e 111 Cost., nonché art. 181 e art. 309 cod. proc. civ.. A queste disposizioni deve darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. La mancata comparizione, letta in questa chiave, non consente la prosecuzione del giudizio.

Il dispositivo dichiara definitivamente l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese. La decisione è assunta in composizione monocratica; il collegio non è coinvolto. La Corte manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e dispone l’annotazione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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