Esclusa la responsabilità erariale per l’omessa attuazione del contributo APE (Corte dei Conti Sez. I App. n. 53 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno da mancata entrata, la fattispecie non è configurabile quando la disposizione regionale istitutiva del contributo rimetta, sic et simpliciter, a una deliberazione della Giunta la determinazione dell’ammontare dovuto, senza un parametro minimo e massimo o il richiamo a criteri di oggettiva quantificazione. In tal caso manca il titolo giuridico idoneo a far sorgere un’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, con la conseguenza che non può individuarsi alcuna entrata certa, attuale e concreta. La verifica va condotta alla luce del principio di riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. e delle fasi di gestione dell’entrata disciplinate dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 118/2011. Neppure sussiste la colpa grave quando le condotte omissive contestate siano accompagnate da una serie documentata di attività finalizzate all’adozione delle necessarie modifiche normative.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana conveniva in giudizio un dirigente regionale preposto alla Direzione ambiente ed energia e due assessori succedutisi nella delega all’ambiente e all’energia. Si contestava, a titolo di colpa grave, il danno da mancata entrata di un importo complessivo, per non aver predisposto né proposto alla Giunta alcun provvedimento per rendere operativo il contributo pubblico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica (APE). L’azione traeva origine da un’informativa della Guardia di Finanza.

La Sezione giurisdizionale regionale rigettava integralmente la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore regionale; l’assessore subentrata nella delega nel 2020 proponeva a sua volta appello incidentale. La Procura generale eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale per difetto di interesse della parte totalmente vittoriosa in primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c. e rigetta le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale. L’art. 190, comma 2, c.g.c. non impone forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione: il gravame del Requirente, pur articolato in un unico motivo non esente da ripetizioni, involge censure specifiche alla sentenza impugnata.

È invece accolta l’eccezione della Procura generale sull’appello incidentale. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha interesse a impugnare per ottenere la sola modifica della motivazione, in assenza di un vantaggio giuridicamente apprezzabile. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 7940/2019, Cass. n. 31751/2025 e Cass. n. 28307/2020, oltre a Sez. III App. n. 253/2024 sull’onere di mera riproposizione delle eccezioni assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2 del d.lgs. n. 192/2005, l’art. 9 del medesimo decreto e gli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 75/2013, quindi l’art. 10 della l.r. Toscana n. 85/2016, che ha modificato l’art. 23 septies della l.r. n. 39/2005 introducendo i commi 1 bis e 1 ter. La norma rimetteva alla deliberazione della Giunta la determinazione del contributo a copertura delle attività di monitoraggio e controllo e dei costi del sistema informativo (SIERT), senza fissare alcun criterio di quantificazione.

Secondo l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 118/2011, l’accertamento dell’entrata presuppone un idoneo titolo giuridico e un’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata. Il Collegio osserva che la disposizione, integralmente rimettendo l’importo alle valutazioni discrezionali della Giunta, non consentiva il delinearsi di un’immediata ed effettiva ragione di credito. Richiama Corte cost. n. 90/1994 e n. 236/1994 in tema di riserva relativa di legge: nella specie non era desumibile alcun criterio, e ciò impedisce di configurare il danno da mancata entrata.

Quanto alla condotta, il Collegio richiama Sez. Riun. n. 27/2021/QM/PROC e rileva che, dalla documentazione in atti, emerge una serie di attività finalizzate all’adozione delle modifiche normative, dal tavolo tecnico del 2018 alle interlocuzioni del 2019, fino all’emanazione delle l.r. n. 44/2021 e n. 24/2022, con i rallentamenti dovuti alla pandemia. Ne deduce l’insussistenza della colpa grave e conferma integralmente la sentenza, ponendo le spese a carico della Regione Toscana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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