Rinuncia agli atti e estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 76 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., applicabile al rito contabile. Il Giudice, preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente e dell’assenza di opposizione delle parti resistenti, dichiara l’estinzione con sentenza. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura della controversia e alla condotta processuale delle parti, mentre nulla è disposto per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo di II Classe della Marina Militare, titolare di pensione diretta di anzianità con sistema misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento applicando sulla quota retributiva l’aliquota fissa del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’Inps si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il ricorrente già proposto analoga richiesta, definita con sentenza n. 546/2022 di parziale accoglimento. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore del ricorrente e dell’assenza di opposizione da parte dell’Inps e del Ministero della Difesa. Il rappresentante del Ministero si è rimesso alla decisione del Giudice.
La rinuncia agli atti costituisce causa di estinzione del processo quando non segua opposizione delle parti costituite. La Corte dei Conti ha quindi dichiarato l’estinzione, senza esaminare nel merito l’eccezione di ne bis in idem sollevata dall’Inps, divenuta superflua per effetto della rinuncia.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione della rinuncia intervenuta e della posizione processuale delle parti. Nessuna statuizione è stata adottata per le spese di giudizio.
La decisione definisce il giudizio con pronuncia di rito, senza accertamento sul diritto al ricalcolo pensionistico invocato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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