La rinuncia al ricorso estingue il giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione (TAR Veneto n. 2 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione e impone al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accettazione della rinuncia da parte delle parti costituite consente la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo processuale intervenuto. La rinuncia relega in secondo piano ogni questione di merito, sicché l’interesse alla definizione della controversia viene meno in via definitiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato, quale mandante di un RTI, alla gara indetta da Azienda Zero per l’affidamento della gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie regionali, articolata in più lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quanto al lotto per cui è causa, il RTI si è classificato al secondo posto in graduatoria, a seguito dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto e del meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche l’accertamento dell’inefficacia della convenzione stipulata con la controinteressata e dei contratti attuativi. Si sono costituite la stazione appaltante e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Con memoria depositata il 21 novembre 2025, ritualmente notificata alle parti resistenti, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il difensore di Azienda Zero ha accettato la rinuncia, chiedendo al Tribunale di precisare che era venuto meno l’interesse della società ricorrente all’aggiudicazione del lotto.

Il Tribunale ha preso atto della rinuncia e ne ha tratto le conseguenze processuali. La rinuncia al ricorso determina, di per sé, il venir meno dell’interesse della ricorrente all’aggiudicazione del lotto per cui era causa, rendendo superfluo ogni esame nel merito delle censure articolate avverso gli atti di gara.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ha ravvisato i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, stante l’accordo intervenuto tra le parti costituite.

La decisione definisce il giudizio senza alcun accertamento sul merito dell’impugnazione, lasciando integralmente fermi gli effetti dell’aggiudicazione impugnata. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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