Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e conto sospeso (TAR Lombardia n. 767 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto. Accertato il giudicato e l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine congruo e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mancanza di disponibilità nei capitoli di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, trattandosi di vincolo di efficacia meramente interna.

Il Fatto

La ricorrente, docente, si rivolge al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, oltre al pagamento delle spese.

La sentenza viene notificata al Ministero in data 24 giugno 2024. Ad essa non segue alcuna condotta adempitiva. La ricorrente evidenzia che il titolo è passato in giudicato, come da certificazione della cancelleria, e chiede di ordinare l’esecuzione e di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 6 dicembre 2024. È quindi maturato il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima della sua scadenza.

Il termine risulta ampiamente decorso: la sentenza è stata notificata il 24 giugno 2024 e il ricorso è stato notificato il 16 dicembre 2024. Il Collegio ricorda inoltre che, per effetto della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Sono dunque soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non è contestato l’inadempimento del Ministero. Il ricorso è accolto e l’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, o un delegato, perché provveda al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente. Si richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’esecuzione deve avvenire, anche in caso di non capienza dei capitoli, mediante il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. Le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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