Verifica congruità nulla osta stagionali spetta esclusivamente ai professionisti abilitati (TAR Veneto n. 1 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per le istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentate nel corso del 2023, la verifica di congruità del numero delle richieste, con riguardo alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa, è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 legge n. 12 del 1979, ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, convertito in legge n. 122 del 2022. Ne consegue l’illegittimità del diniego prefettizio fondato sulla valutazione di insufficiente capacità economica e occupazionale espressa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, salva la sola ipotesi di controlli a campione di cui al comma 6 della medesima disposizione. Il mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non determina alcun silenzio assenso, ma integra una fattispecie di silenzio inadempimento, restando l’Amministrazione titolare del potere di controllo.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale nel settore della somministrazione, presentava in data 12 dicembre 2023 allo Sportello Unico per l’Immigrazione quattro istanze di rilascio di nulla osta per l’assunzione di altrettanti lavoratori stranieri extracomunitari. Lo Sportello Unico, con note del 18 luglio 2024, comunicava il preavviso di rigetto, richiamando le valutazioni dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro secondo cui la ricorrente presentava una capacità economica e occupazionale non sufficiente per le programmate assunzioni.

Non essendo pervenute memorie entro il termine di dieci giorni, con provvedimenti del 7 agosto 2024 la Prefettura rigettava le richieste, ribadendo la medesima motivazione. La ricorrente impugnava i dinieghi davanti al TAR Veneto, articolando cinque motivi e producendo la asseverazione rilasciata da un professionista abilitato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge i primi due motivi. Quanto alla dedotta automaticità del rilascio, il Collegio osserva che l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, non prevede il meccanismo del silenzio assenso, ma pone in capo allo Sportello Unico un obbligo giuridico di rilasciare il nulla osta in assenza di elementi ostativi. Il superamento del termine configura quindi un’ipotesi di silenzio inadempimento, con conseguente permanenza del potere di controllo in capo all’Amministrazione.

È invece fondato il terzo motivo. L’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394 del 1999 prescrive che lo Sportello Unico acquisisca dalla Direzione provinciale del lavoro la congruità delle richieste in relazione alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa. Tuttavia l’art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, convertito in legge n. 122 del 2022, per le annualità dal 2021 al 2023 demanda tale verifica, in via esclusiva, ai professionisti di cui all’art. 1 legge n. 12 del 1979, con l’asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta.

In ossequio al principio tempus regit actum, per le istanze presentate il 12 dicembre 2023 la verifica di congruità era sottratta all’Ispettorato e coinvolgeva, per espressa previsione normativa, anche la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro. L’Amministrazione non ha dimostrato che la valutazione negativa derivasse da controlli a campione, unica ipotesi in cui, ai sensi del comma 6, l’autorità pubblica conserva il potere di verifica.

Risulta inoltre provato che l’asseverazione era stata resa favorevolmente e trasmessa all’Amministrazione prima dell’emanazione dei provvedimenti impugnati. Il Collegio rileva altresì che l’Amministrazione non ha proceduto al riesame disposto con l’ordinanza cautelare, malgrado il riesame ben avrebbe potuto orientare diversamente la decisione. Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento delle restanti censure e compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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