Omessa comunicazione circostanza eccezionale ex art 48 ostativa premi PAC (TAR Emilia-Romagna n. 1176 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di tempestiva comunicazione all’organismo pagatore del caso di forza maggiore o della circostanza eccezionale, entro il termine di dieci giorni dal momento in cui sia possibile procedervi, è previsto a pena di decadenza dall’art. 48 Reg. (CE) n. 2419/2001 e non è escluso dalla “notorietà” del fatto. L’obbligo comprende anche la trasmissione della relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente: ove questa non sia posta nelle condizioni di compiere le proprie valutazioni, l’esimente non può essere applicata e la spettanza dei benefici è preclusa. La condanna penale non è necessaria: l’organismo pagatore può autonomamente valutare l’accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, purché la pronuncia sia letta nel suo complesso motivazionale. La violazione dell’onere comunicativo, rendendo doverosa l’adozione del provvedimento di esclusione, determina l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, con conseguente non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente aveva richiesto per la campagna 2003 i premi PAC per bovini, vacche nutrici e capi a premio supplementare e di macellazione. Dopo un parziale riconoscimento, l’AGEA sospendeva l’erogazione ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001, avuta notizia di un procedimento penale a carico del legale rappresentante per indebita percezione di contributi comunitari, connessa alla mancata monticazione degli animali. Successivamente disponeva la chiusura del procedimento con totale esclusione dei pagamenti, revocando la precedente sospensione. Il Tribunale di Ravenna assolveva il legale rappresentante «perché il fatto non costituisce reato». La società chiedeva la revoca dell’esclusione ma l’AGEA adottava il provvedimento definitivo, rilevando il contrasto con la normativa unionale per l’omessa comunicazione della circostanza eccezionale. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che dichiarava la propria incompetenza; il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna, con domanda di annullamento e risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non avendo tale soggetto adottato alcun atto nella vicenda. La legittimazione passiva, ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm., spetta esclusivamente all’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo; il potere di vigilanza sull’AGEA non radica la legittimazione passiva del Ministero.

Nel merito, il Collegio ha esaminato con priorità logica il motivo concernente la valutazione della sentenza penale. Pur riconoscendo talune imprecisioni lessicali del provvedimento — laddove sembrava desumere una condanna per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. — il TAR ha valorizzato i passaggi motivazionali della pronuncia, dai quali emerge l’accertamento della mancata comunicazione di una circostanza eccezionale quale la siccità, ex art. 18 Reg. (CE) n. 2419/2001, e la configurabilità della sola materialità di tale illecito. L’AGEA ha quindi legittimamente preso atto di tale accertamento, autonomamente valutato ai fini della spettanza dei premi.

La questione dirimente è stata individuata nell’onere di comunicazione del caso di forza maggiore o della circostanza eccezionale entro dieci giorni, ex art. 48 Reg. (CE) n. 2419/2001. Il TAR, richiamando giurisprudenza conforme, ha ritenuto tale onere previsto a pena di decadenza, essendo finalizzato a consentire all’organismo pagatore la verifica senza ritardo delle condizioni per l’applicazione dell’esimente. La comunicazione deve comprendere anche la documentazione probante: in mancanza, l’esimente non può essere applicata e la spettanza dei benefici è preclusa. La notorietà del fatto non esclude la doverosità della comunicazione, nulla prevedendo la disposizione regolamentare in tal senso.

Quanto all’invocazione dell’art. 44 del medesimo regolamento, il TAR l’ha ritenuta inconferente: la norma, per l’ipotesi di assenza di colpa, esclude le riduzioni e le esclusioni «di cui al presente titolo» (il IV), mentre l’art. 48 è collocato nel titolo successivo. La tardiva adozione del provvedimento non ne inficia la legittimità, avendo i termini procedimentali natura ordinatoria. I vizi formali sono infine assorbiti dall’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza della domanda di annullamento, non essendo risarcibile il danno da mero ritardo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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