Rinuncia al ricorso e spese compensate in appello (Cass. civ. Sez. III n. 21252 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. e non vi è luogo a provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. La pronuncia di estinzione non integra alcuna delle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso: ne consegue l’esclusione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La natura estintiva della decisione, e non il suo esito sfavorevole, costituisce il criterio discretivo per l’applicazione della sanzione processuale.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso un pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione nelle forme dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, lamentando la violazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, l’omessa notificazione delle intimazioni di pagamento e vizi formali dell’atto, con contestuale domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ma rigettato la domanda risarcitoria.
La corte d’appello, accogliendo l’impugnazione della società opponente, aveva condannato in solido l’agente della riscossione e la società terza pignorata al pagamento della somma di euro 10.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società terza con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Prima dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale istanza di compensazione delle spese di lite. L’atto risulta sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società e dal suo difensore, così come richiesto dalla disciplina processuale.
La rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente e ricorrente incidentale, con adesione sottoscritta dai difensori muniti di mandato speciale. Il Collegio ha quindi verificato la conformità della fattispecie al paradigma dell’art. 390 cod. proc. civ., norma che regola gli effetti della rinuncia accettata nel giudizio di legittimità.
Ne discende la dichiarazione di estinzione del giudizio. Sulle spese non si provvede, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., che rimette la relativa regolazione alla concorde volontà delle parti espressa negli atti di rinuncia e di accettazione.
La Corte affronta infine la questione del contributo unificato aggiuntivo. La pronuncia di estinzione non è equiparabile a una decisione di rigetto, di inammissibilità o di improponibilità del ricorso: il dato letterale dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 àncora il pagamento dell’ulteriore importo a queste sole ipotesi. Il Collegio richiama sul punto il precedente Cass. n. 23912 del 2017, che ha già escluso l’obbligo in caso di estinzione.
L’ordinanza dichiara pertanto estinto il giudizio e dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.