Nessuna sospensione necessaria tra risoluzione del contratto e rilascio dell’azienda locata (Cass. civ. Sez. III n. 9189 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico tra le controversie. Tale rapporto non sussiste tra la causa in cui si discute la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l’autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto per intervenuta scadenza contrattuale e la fissazione della data di rilascio. Non è configurabile alcun contrasto di giudicato all’esito delle due cause, ma solo, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, l’improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione. La pendenza, davanti al medesimo ufficio giudiziario, di due giudizi in rapporto di pregiudizialità comporta semmai la riunione degli stessi, non la sospensione di quello pregiudicato.

Il Fatto

La società ricorrente aveva concesso in affitto a una affittuaria un ramo della propria azienda alberghiera per la durata di sei anni. Asseritamente inadempitrice l’affittuaria, in particolare nel pagamento dei canoni, la concedente aveva radicato davanti al Tribunale un giudizio di risoluzione del contratto, facendo valere apposita clausola risolutiva espressa, nel quale la convenuta resisteva e spiegava domanda riconvenzionale per i costi dei lavori di straordinaria manutenzione.

Essendo nelle more intervenuta la scadenza del termine di durata, la concedente instaurava un secondo giudizio per conseguire il rilascio dell’azienda, non avendo l’affittuaria riconsegnato il bene pur avendo comunicato per iscritto di non voler proseguire il rapporto. In tale secondo giudizio l’affittuaria eccepiva la pregiudizialità del primo e il Tribunale disponeva la sospensione del procedimento ex art. 295 cod. proc. civ. Avverso tale provvedimento la concedente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il regolamento, disponendo la prosecuzione del giudizio sospeso. Il percorso argomentativo muove dalla considerazione che la pendenza, davanti al medesimo ufficio giudiziario, di due giudizi in rapporto di pregiudizialità comporterebbe semmai la riunione degli stessi e non la sospensione di quello pregiudicato, come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2021, n. 36916; Cass. Sez. 6-1, ord. 16 giugno 2020, n. 11634).

Nel merito, i presupposti della sospensione non sussistono. La Corte dà seguito al principio già espresso in passato, secondo cui non è configurabile alcun rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico, idoneo a comportare la sospensione necessaria, tra la causa in cui sia in discussione la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l’autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto per intervenuta scadenza contrattuale e la fissazione della data di rilascio.

Il fondamento del principio è netto: non è configurabile alcun contrasto di giudicato all’esito delle due cause, ma solo eventualmente, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, l’improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione. A sostegno la Corte richiama Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2000, n. 5026, in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 6 novembre 2001, n. 13684 e, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 novembre 2021, n. 36503, non massimata.

L’accoglimento del regolamento trova conferma nelle stesse osservazioni del Procuratore Generale. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico della società che aveva formulato l’istanza di sospensione nel giudizio di merito. La liquidazione applica il principio per cui, in caso di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55/2014 quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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