Leasing traslativo ante legge 124/2017 stima del bene e potere equitativo (Cass. civ. Sez. I n. 21251 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, trova applicazione in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ. Il concedente che, in applicazione di tale norma, intenda far valere il credito risarcitorio da clausola penale deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 93 l.fall. In seno a tale domanda deve indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità. La mancata allegazione preclude al giudice l’apprezzamento dell’eventuale manifesta eccessività della penale e l’esercizio del potere equitativo di riduzione. Il rilievo officioso di tale carenza non viola il principio del contraddittorio, poiché il giudice non può introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso.

Il Fatto

Una banca, in qualità di concedente, aveva stipulato un contratto di leasing traslativo con una società poi fallita. Il contratto era stato risolto per inadempimento dell’utilizzatrice in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il curatore aveva ottenuto la restituzione dell’immobile oggetto del leasing.

La concedente proponeva domanda di ammissione al passivo per i canoni scaduti e insoluti e per quelli destinati a scadere. Il giudice delegato negava l’ammissione. L’opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal Tribunale di Vercelli, che rilevava come la banca non avesse chiarito se l’immobile fosse stato riallocato e a quale prezzo, né avesse allegato una stima del bene. La concedente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro evidente connessione, e li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché il provvedimento impugnato si conforma alla giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio muove dalla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Richiamando le Sezioni Unite n. 2061 del 2021, ricorda che la disciplina dell’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi. Per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione e, per il leasing traslativo, l’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. Il terzo motivo, che lamentava proprio la mancata applicazione di tale norma, è dunque infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che non è affetta da nullità la clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti (richiamando Cass. n. 7367 del 2023). Resta però impregiudicato il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ex art. 1526, secondo comma, cod. civ., in caso di definitiva acquisizione delle rate al concedente. Il Collegio richiama sul punto anche Cass. n. 26531 del 2021 e Cass. n. 10249 del 2022, che riconoscono al giudice il potere di ridurre la c.d. clausola di confisca.

Le Sezioni Unite del 2021 hanno inoltre chiarito che il concedente è tenuto a indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero ad allegare una stima attendibile del valore di mercato, onde consentire al giudice di apprezzare la manifesta eccessività della penale. Nel caso concreto, il Tribunale ha legittimamente rilevato che la banca non aveva allegato alcuna stima. Le doglianze del secondo motivo, secondo cui sarebbe bastato prospettare la detrazione o la girata del ricavato, non sono condivisibili.

La Corte ribadisce infine che il potere-dovere del giudice di inquadrare esattamente i fatti incontra il limite del divieto di introdurre nuovi elementi di fatto (Cass. n. 6666 del 2001; Cass. n. 9002 del 2018). Il Tribunale aveva sollecitato il contraddittorio proprio sull’art. 16 del contratto di leasing, e la banca ben avrebbe potuto allegare la stima dell’immobile. La violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. è quindi insussistente. La vendita dell’immobile avvenuta nel maggio 2022, dedotta solo in memoria, non può integrare le ragioni originarie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo le Sezioni Unite n. 11097 del 2006 e Cass. n. 3471 del 2016. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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