Rinuncia al ricorso notificata dieci giorni prima: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 223 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata alla resistente amministrazione meno di dieci giorni prima dell’udienza di discussione impedisce la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., che impone la notifica dell’atto di rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza. La dichiarazione di rinuncia produce tuttavia l’effetto di far desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, coerentemente con il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. La definizione in rito della controversia, unita al complessivo andamento della vicenda, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lettera e), dopo aver previsto l’inserimento con riserva di chi ha conseguito all’estero il titolo di accesso ed è in attesa del riconoscimento in Italia, stabiliva che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione quale avente titolo alla stipula del contratto. La ricorrente aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso un’università spagnola e aveva presentato domanda di riconoscimento e domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Palermo per il posto di sostegno.

Dopo il rigetto delle istanze cautelari, monocratiche e collegiali, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, istando per la compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il rapporto tra rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 84 cod. proc. amm. impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia, tra i quali la notifica dell’atto di rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

Nel caso concreto la dichiarazione di rinuncia è stata notificata alla resistente amministrazione il 10.11.2025, mentre l’udienza di discussione si è tenuta il 14.11.2025. Il termine non è stato quindi rispettato e alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia osta la superiore circostanza.

Il Tribunale ha tuttavia dato atto che quanto dichiarato dalla ricorrente consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in coerenza con il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La rinuncia, pur non idonea a fondare l’estinzione, vale dunque come indice della cessazione dell’interesse alla pronuncia.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il complessivo andamento della vicenda e la definizione in rito della controversia giustificano la loro compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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